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Sono esclusi dall’accesso al regime forfettario:

- “(…) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni” (articolo 1, comma 57, lettera d-bis della L. 190/2014 – introdotto con la legge di bilancio 2019 – L. 145/2018).

L’intervento dell’art. 1 bis, comma 3, DL n. 135/2018 (decreto Semplificazioni) ha permesso, in sede di conversione della norma, di introdurre uno specifico riferimento alla pratica professionale, stabilendo che non è precluso il regime forfettario ai soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto la pratica obbligatoria. Tale intervento era necessario, considerato che il tirocinio (per la maggior parte dei professionisti) è di diciotto mesi e può essere svolto in costanza di rapporto di lavoro subordinato privato;

- “(…) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato” (articolo 1, comma 57, lettera d-ter della L. 190/2014 - introdotto con la legge di bilancio 2020 – L. 160/2019).

Vi sono ovviamente altre cause, ma per il quesito che ci è stato sottoposto queste sono quelle che ci interessa analizzare.

A differenza della precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020 (Agenzia delle Entrate Circolare 10/04/2019 n. 9/E e Risposta Interpello 06/05/2019 n. 134 ).

L’aliquota

Il reddito imponibile è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15 per cento. Tale aliquota può essere ridotto – per i primi cinque anni di attività – al 5% (Legge di Stabilità 2016) al valere dei seguenti requisiti:

“a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.

Si ritiene che nel caso in oggetto il consulente del lavoro potrà aprire partita iva in regime forfettario e che l’aliquota da applicare sia il 5%.

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