Il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 e le cause di decadenza del diritto alle detrazioni fiscali. L’ordinanza 24748 – pubblicata il 14 settembre 2021 della Cassazione Civile, Sezione V
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Secondo quanto disposto dall’art. 16-bis, comma 9 del TUIR in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, “(…) si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze (…) 18 febbraio 1998, n. 41, (…) con il quale è stato adottato il <<Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia>>".
L’art. 4 del DM 41/1998 individua i casi di diniego della detrazione che, “(…) non è riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste (…);
c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1; d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
Una recente ordinanza della Cassazione si è espressa sull’applicazione della norma, con particolare riferimento alla violazione di cui alla lettera a).
L’Oggetto del contendere.
Il contendere deriva dalla notifica di una cartella di pagamento “(…) emessa, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di imposta 2009 (…).L'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente l'indebita detrazione fiscale del 36% prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese di ristrutturazione della casa di abitazione, non avendo il contribuente ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa di settore”. In particolare risultava violato l’art. 1, comma 1, lettera d), del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, che stabilisce l'obbligo, per il contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia di “(…) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi”.
La decisione di primo grado accoglieva il ricorso presentato dal contribuente. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la Commissione Tributaria Regionale, richiamando alcune sue precedenti sentenze, osserva che “l'Ufficio non aveva contestato la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia e il sostenimento della relativa spesa, ma soltanto la tardiva presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico abilitato. Riteneva, quindi, che tale dichiarazione, in assenza di un termine di normativamente previsto, potesse essere esibita anche in sede di controllo”.
L’agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 del c.p.c.) della L. n. 449 del 1997, art. 1, e del D.M. n. 41 del 1998, art. 1, comma 1, lett. d). Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R. non ha correttamente interpretato l'obbligo “(…) di trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista sancito dalla norma regolamentare, senza inoltre considerare che spettava al contribuente dimostrare l'avvenuto invio della dichiarazione suddetta”.
L’esito
La Cassazione decide in favore dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Nello specifico la Cassazione ricorda che le cause di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state regolamentate con il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, e che – per il caso in oggetto – si applica l'art. 1, comma 1, lett. d). L’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che "la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 2". Pertanto “(…) la circostanza valorizzata dal giudice di merito, in ordine alla mancata contestazione della effettiva esecuzione dei lavori in oggetto, è priva di rilevanza”.
L’Ufficio, infatti, disconosce la detrazione d'imposta per la mancanza di “(…) un requisito formale espressamente previsto, a pena di decadenza, dalla norma regolamentare e dalla norma di legge di cui il regolamento è attuazione, costituito dalla dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista abilitato, la quale, secondo una interpretazione logico-sistematica, deve essere trasmessa all'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i lavori”.
La violazione delle norme sulla sicurezza
Se pur con riferimento esplicito ad uno dei casi di diniego previsti dalla norma, la Cassazione di fatto pone l’accento sull’applicazione del DM 41/1998. Ne deriva che per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (compreso ovviamente il superbonus) rilevano le cause di decadenza previste dall’art. 4. Pertanto, il mancato rispetto delle norme in materia di salute e tutela della sicurezza, di cui al punto d) dell’articolo comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Sul punto si ricorda che l’articolo 8 del DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti) specifica che il “(…) tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica”.