Rivalutazione dei beni d’impresa art. 110 del DLGS 104/2020. Le imprese in contabilità semplificata non hanno l’obbligo di bollare e vidimare il prospetto di rivalutazione.
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Con la Risposta n. 526/2021 del 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella rivalutazione operata dai soggetti in contabilità semplificata, non è obbligatorio bollare e vidimare il prospetti di rivalutazione.
Il caso
La società istante, che intende rivalutare i beni d’impresa ex art. 110 del D.lgs. 104/2020, si avvale del regime di contabilità semplificata.
L’art. 110, comma 7, del D.lgs. 104/2020 stabilisce l’applicazione, nei limite della compatibilità delle “(…) disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (…)”. L’articolo 15, al comma 2, prevede che “la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”. Ebbene, l’obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili è stato soppresso dall'articolo 8 della L. 383/2001 e, come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione 3 marzo 2010 n. 14/E, “(…) l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata, non (…)” è “(…) più compatibile con il vigente sistema normativo”. Tuttavia una più recente circolare, la n. 14/E del 2017 – nell’esaminare la normativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa in vigore all’epoca – aveva ricordato che “(…) per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”. Sorgono, pertanto, dei dubbi interpretativi in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto.
L’istante, ritiene che sia sufficiente – per poter usufruire della rivalutazione – la predisposizione di un prospetto di rivalutazione dei beni di impresa “(…) senza procedere alla bollatura e alla vidimazione dello stesso (…)”.
Il parere dell'agenzia delle entrate
L’agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 8 della L. 383 del 2001, modificando l'articolo 2215 del codice civile, l'articolo 39 del DPR 633/72 e l'articolo 22 del DPR de 29 settembre 1973, “(…) ha eliminato l'obbligo di bollare e vidimare i libri contabili, a meno di espressa previsione di norme speciali, nonché l'obbligo di bollare i libri tenuti ai fini fiscali”. L’obbligo di bollatura che era previsto per le società in contabilità semplificata, per il prospetto di rivalutazione, “(…) trovava la sua ratio nell'ottica di assoggettare i soggetti (…) al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria”.
“La soppressione dell'obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dal predetto articolo 8 della legge n. 383 del 2001 (…)”, determina pertanto, anche il venire meno dell’obbligo per il “(…) prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata” .
Ebbene, secondo l’Agenzia, il fatto che la circolare n. 14/E del 2017 richiami il testo dell’art. 15 della L. 342 del 2000 (di fatto mai formalmente abrogato), non significa che l’Agenzia abbia superato “(…) le indicazioni fornite con la (…) risoluzione n. 14/E del 2010 (…)”, che aveva evidenziato il “(…) mancato coordinamento (…) dell'articolo 15 (…) con (…) l’articolo 2215 del codice civile, che non contempla più (…)” l’obbligo di vidimazione “(…) per il libro inventari”.
Pertanto, “(…) si conferma l'attualità dei chiarimenti forniti con la risoluzione n. 14/E del 2010, fermo l'obbligo per i soggetti in contabilità semplificata di predisporre un prospetto - da presentare, a richiesta, all'amministrazione finanziaria - dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”.