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A) Correzione in Sede di Liquidazione

Come dobbiamo comportarci se una fattura viene emessa, ma non è corretta? Dipende dal momento in cui ci accorgiamo dell’errore. In particolare, se l’errore viene scoperto nella periodicità della liquidazione possiamo procedere con la correzione della fattura. In questa sede valuteremo gli errori che hanno un impatto sul calcolo dell’imposta.

1) L’ammontare dell’imponibile o dell’imposta deve essere aumentato. In questo caso il cedente dovrà emettere nota di addebito ex art. 26, comma 1, del DPR 633/72.

2) L’ammontare dell’imponibile deve essere aumentato e la fattura non esponeva l’iva (quindi il cessionario la integrava in reverse charge). In questo caso il cedente dovrà emettere nota di addebito ex art. 26, comma 1, del DPR 633/72. Il cessionario procede con l’integrazione della nota utilizzando i codici TD16 e TD 19 e indicando i valori con segno positivo.

3) L’ammontare dell’imponibile o dell’imposta deve essere diminuito. In questo caso il cedente dovrà emettere nota di accredito ex art. 26, comma 1, del DPR 633/72.

4) L’ammontare dell’imponibile deve essere diminuito e la fattura non esponeva l’iva (quindi il cessionario la integrava in reverse charge). In questo caso il cedente dovrà emettere nota di accredito ex art. 26, comma 1, del DPR 633/72. Il cessionario procede con l’integrazione della nota utilizzando i codici TD16 e TD 19 e indicando i valori con segno negativo.

Fattura con errori e mancata correzione da parte del cedente.

Il cessionario che riceve un documento errato deve segnalarlo al cedente e invitarlo a rettificare l’operazione (risposta interpello 133 del 2020). Se la correzione (con procedura di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972) non viene effettuata dal cedente (anche nel caso in cui il cedente non condivida la correzione richiesta), il cessionario ha l’obbligo di procedere con la regolarizzazione. In questo caso viene applicato l’articolo 6, comma 8 lettera b, del DLgs 471/97.

Pertanto, se il cessionario ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare, all’Ufficio competente nei suoi confronti “(…) entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”. L’autofattura per la regolarizzazione ed integrazione delle fatture (TD20) deve riportare gli estremi della fattura irregolare e deve essere annotata con l’indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (se dovuta). Se non provvede a regolarizzare l’operazione, allora, sarà punito “(…) salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250 (…)”.

Gli errori che possono essere corretti sono gli elementi obbligatori dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, quali la natura, la qualità, la quantità dei beni e dei servizi, gli elementi identificativi delle parti, ecc. Tuttavia, qualora la correzione attenga ad elementi che non hanno un impatto sulla determinazione dell’imposta non sembrerebbe obbligatorio trasmettere l’autofattura con lo SDI.

B) Correzione in sede di dichiarazione iva o comunque oltre ai termini previsti dall’art. 6 comma 8 lettera b)

1) L’iva addebitata è superiore a quella dovuta (perché l’aliquota applicata è più elevata)

Viene applicato l’articolo 6, comma 6, del DLgs 471/97. In particolare, se l’imposta è “(…) erroneamente assolta dal cedente o prestatore (…)” allora il cessionario “(…) è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (…) fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione (…)”. In questo caso il cedente non deve richiedere il rimborso.

2) La fattura è emessa con iva, ma l’operazione era soggetta a reverse charge (di qualsiasi tipo anche UE).

In questo caso trova applicazione l’articolo 6, comma 9-bis 1, del DLgs 471/97. In particolare, se “(…) in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi (…) sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore (…)” allora il cessionario o il committente “(…) non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”. Viene fatta salva la possibilità per il cessionario di detrarre l’iva addebitata. Il cedente e il cessionario sono solidalmente tenuti al pagamento della sanzione. Ovviamente la sanzione è oggetto di ravvedimento.

3) La fattura è emessa in reverse charge - (di qualsiasi tipo anche UE), ma l’operazione era soggetta ad iva.

In questo caso trova applicazione l’articolo 6, comma 9-bis 2, del DLgs 471/97. In particolare, se “(…) in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi (…) erroneamente assolta dal cessionario o committente (…)” allora il cedente o il prestatore “(…) non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”. Viene fatta salva la possibilità per il cessionario di detrarre l’iva addebitata Il cedente e il cessionario sono solidalmente tenuti al pagamento della sanzione. Ovviamente la sanzione è oggetto di ravvedimento. Sul tema è intervenuta l’agenzia delle entrate con la risposta 301 del 28 aprile 2021. Dichiarando che il ravvedimento operoso si perfeziona mediante il pagamento della sanzione, senza la necessità di emettere apposite note di accredito per regolarizzare materialmente l’operazione

4) Operazioni fuori campo iva, fatture per operazioni esenti e non imponibili

Nel caso in cui un’operazione fuori campo iva (come una cessione extraue) sia fatturata con iva non è possibile applicare l’articolo 6, comma 6, del DLgs 471/97. In questo caso se il cedente ha addebitato per errore l’iva il cessionario non potrà detrarla.

L’operazione non può essere sanata pagando una sanzione fissa, ma dovrà essere corretta intervenendo con una rettifica e ravvedendo.

Con la Risoluzione 51 del 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate stabilisce che “qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore - e, di conseguenza, abbia detratto - l'IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale (…)” pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente “(…) previo recupero dell'IVA”. L’Agenzia nel formulare tale risposta ricorda esplicitamente la sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020, n. 24289, “(…) con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile (ovvero, mutatis mutandis, in riferimento ad un'operazione esente); il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta”.

C) Mancata ricezione della fattura da parte del cessionario In questo caso si applica l’articolo 6, comma 8 lettera a, del DLgs 471/97.

Pertanto, se il cessionario non ha ricevuto la fattura deve presentare all’Ufficio competente nei suoi confronti “(…) entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione (…) previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni”.

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