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Con ordinanza 20585 pubblicata il 19 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto “(…) le sanzione amministrative per omesso versamento di un tributo, ai sensi dell’art. 13 del D.LGS n. 471 del 1997, trovano applicazione anche nel caso di indebito rimborso delle somme in precedenza effettivamente versate dal contribuente”.

Il contendere nasce da un avviso di contestazione notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società, nel quale vengono irrogate sanzioni amministrative per effetto dell’indebito rimborso dell’Iva del 2005. Non è chiaro nella descrizione dei fatti della causa quale sia la fattispecie che ha generato l’indebito rimborso. Le sanzioni erogate sono quelle previste per l’omesso versamento Iva. I giudici ritengono applicabile l’articolo 13 poiché, al comma 2 prevede l’applicazione delle sanzioni, di cui al comma 1, “(…) in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo (…)”. Inoltre, ricordando le precedenti pronunce in materia, i Giudici affermano che “(…) l’errata utilizzazione della compensazione (…) comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale”.

La Cassazione si era già espressa in questo senso con l’Ordinanza n. 4793 del 28 febbraio 2014 Cassazione Civile, Sez. VI – 5. Nella fattispecie in oggetto l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato una sanzione per indebito rimborso dell’Iva, relativa all’anno 2000, applicando la sanzione per il mancato o ritardato pagamento d’imposta. Nell’anno oggetto di contendere il rimborso Iva veniva gestito separatamente dalla dichiarazione iva. In particolare la domanda di rimborso veniva presentata con il modello VR direttamente all’Agenzia della Riscossione. La Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’Agenzia evidenziando che l’ottenimento del rimborso “(…) senza titolo equivaleva al mancato o ritardato pagamento dell’imposta D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13 (…)”. Tale norma, a detta dei Giudici, “(…) ha una portata generale, applicandosi come espressamene indicato nel secondo comma, ad <>”.

Vi sono alcune considerazioni da fare rispetto al contenuto di queste sentenze.

La Cassazione in passato (sentenza 15938 del 6 luglio 2010) aveva preso una posizione sul tema diversa. Nello specifico caso trattato l’Ufficio aveva erogato il rimborso ma per la corte “il fatto (…)” da sanzionare “(…) appare riconducibile non già ad un comportamento proprio del contribuente, bensì ad un errore dell’Ufficio, che avrebbe dovuto verificare con più attenzione la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non dovuto”. Inoltre, “(…) il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3) preclude all’Ufficio di applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell’imposta alle ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l’evidente diversità delle due fattispecie e quindi per la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi (…)”.

Si deve ricordare che non esiste nel nostro sistema normativo (e non esisteva all’epoca dei fatti) una norma specifica che sanzioni il caso di ottenimento di un rimborso non dovuto. Infine, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della Costituzione: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Vige pertanto nel nostro sistema normativo il principio di tassatività-determinatezza delle sanzioni. A partire dal periodo d’imposta 2010 i contribuenti che intendevano richiedere il rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale (Iva 2011) dovevano compilare il quadro VR che era parte integrante della dichiarazione. A fronte di tale modifica era stata introdotta una sanzione in caso di rimborso richiesto in misura superiore a quello che risultava nella dichiarazione (art. 5 comma 5 del D.lgs. 471/97).

Tale sanzione, con l’entrata in vigore del D.lgs. 159/2015, è stata eliminata. Il legislatore, infatti, dispone all’art. 5, comma 5 del D.lgs. 471/97 che “chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato”.

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