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CASO: società italiana che paga Royalty ad una società Americana per l’utilizzo di un marchio figurativo.

La normativa Italiana

Secondo quanto disposto dall’art. 23, co. 2, lett. c), del D.P.R. 917/1986, “si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato (…) c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”. Tali compensi l’art.25, comma 4 del DPR 600/73 “(…) corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare”. L’articolo in questione prevede questa ritenuta anche per la concessione in uso di attrezzature. La ritenuta si applica anche se il soggetto non residente percepisce proventi come attività d’impresa.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del TUIR “i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 (...)” ovvero i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, “(…) costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso”.

Tale normativa interna è ovviamente “residuale” e trova applicazione dove non sia possibile applicare le Convenzioni contro le doppie imposizioni (modello OCSE) o qualora il soggetto percettore delle royalty sia una stabile organizzazione (art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973).

La Convenzione contro le doppie imposizioni

L'articolo 12 della Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti (ratificata con Legge 11 dicembre 1985, n. 763) stabilisce al primo paragrafo che “(…) i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato (…)”. Tuttavia, come specificato al secondo paragrafo, “(…) tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi applicata non può eccedere: (a) il 5 per cento dell’ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; e (b) l’8 per cento dell’ammontare lordo in tutti gli altri casi”.

Pertanto, la società estera (se effettiva beneficiaria) sconterà una ritenuta dell’8%.

L’articolo 5 della Convenzione prevede che “le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione”. L’istanza di rimborso deve essere corredata “(…) da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione”. In altre parole, qualora fosse applicata l’aliquota interna del 30%, il licenziatario Americano avrebbe diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla convenzione.

Le condizioni richieste per il rimborso (o per vedersi applicata da subito l’aliquota ridotta) consistono essenzialmente nell’attestazione di essere residente negli Stati Uniti e di essere l’effettivo percettore delle royalty.

Cosa vuol dire essere l’effettivo percettore? L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 86 del 12 luglio 2006, nello spiegare lo scopo della Convenzione modello OCSE afferma che “nel caso in cui un elemento di reddito è percepito da un soggetto che opera in qualità di agente, fiduciario o comunque di intermediario, sarebbe contrario alle finalità delle Convenzioni che lo Stato della fonte concedesse tale sgravio o esenzione (…). In questa ipotesi, infatti, l'immediato percettore del reddito non ne è considerato possessore ai fini dell'imposizione nel suo Stato di residenza e dunque non potenzialmente soggetto a doppia tassazione”.

L’applicazione dell’aliquota ridotta da Convenzione.

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2013 è stato approvato, tra gli altri, il modello “(…) per l’esonero dall’imposta italiana o applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi”. Il modello di riferimento è il C. Tale modello può essere consegnato al sostituto d’imposta italiano, di modo che applichi la norma convenzionale di favore o può essere utilizzato per chiedere il rimborso.

Ma quando va presentato questo modello? Cosa deve chiedere il sostituto d’imposta Italiano?

In via prudenziale sarebbe meglio che il sostituto d’imposta possedesse - al momento del pagamento - la documentazione richiesta per poter applicare una ritenuta ad aliquota agevolata (se non il modello specifico, almeno l’attestazione ufficiale rilasciata dallo stato del licenziante). Si deve sottolineare, però, che il momento nel quale si individua la corretta qualificazione delle ritenute, e conseguentemente il corretto versamento, è la presentazione della dichiarazione. Pertanto, il sostituto d’imposta deve possedere la documentazione attestante il trattamento “agevolato” delle ritenute al momento della presentazione della stessa. Pertanto, se in sede di redazione della dichiarazione non risultasse applicabile la ritenuta ridotta, il sostituto dovrebbe indicati il compenso lordo e la ritenuta per l’intero e versare la differenza d’imposta non trattenuta, con interessi e sanzioni. Ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs 471/97 “(…) chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto”.

Royalty e diritti d'autore

Nel caso in cui oggetto del contratto sia "(...) l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (...)" come indicato dal comma 3 dell'art. 12 della Convenzione Italia U.S.A. non verrà applicata alcuna ritenuta. Servono anche in questo caso le medesime prove sopra indicate, ovvero la residenza in altro stato membro e la qualifica di effettivo beneficiario.    

 

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