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L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 23 luglio 2021 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

1) La sovrapposizione delle norme

Nel caso di investimenti per i quali sia stato fatto un ordine vincolante (con pagamento del 20% a titolo di acconto) prima del 15 novembre 2020 (ultimo giorno di applicazione della vecchia disciplina) completato entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina della Legge bilancio 2020. Se tali condizioni non si verificano si applica la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

2) La regolarità contributiva

L’agenzia ricorda che “(…) il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma”. Il DURC deve essere in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.

Nel caso in cui il credito (o la quota annuale) sia stato utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, con un DURC irregolare “(…) tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che (…) la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato”.

3) Utilizzo del credito

Utilizzo oltre il terzo anno

L’agenzia specifica che “(…) nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno”.

Utilizzo in un’unica quota

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relativi a:

- beni strumentali materiali “non 4.0” indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

L’utilizzo in un'unica soluzione del credito d’imposta è una facoltà che, se non esercitata, permetterà comunque al contribuente di utilizzare il credito in tre quote annuali di pari importo. Ovviamente nel caso di utilizzo del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

4) Credito superiore a euro 5.000,00

Il credito d’imposta, che deve essere esposto nel quadro RU, “(…) non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi”. L’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che “(…) consente di effettuare la compensazione per importi superiori a 5.000 euro solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti (…)” non si applica “(…) ai crediti d’imposta di natura agevolativa”. Non è necessario pertanto apporre il visto di conformità alla dichiarazione da cui risulti un credito per beni strumentali superiore a euro 5.000,00.

5) Leasing

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria per la determinazione del relativo credito d’imposta “si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni”. In tale ipotesi non rileva, come accadeva nell’agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto.

Beni in leasing non riscattati

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo. In questi casi “il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”

Cessione di bene riscatto e operazione di sale and lease back.

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

Investimenti sostitutivi

Con riferimento alla norma contenuta nel comma 193 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, gli “investimenti sostitutivi” erano stati introdotti a complemento della precedente disciplina agevolativa dell’iper ammortamento. In questo modo le imprese potevano “(…) continuare a fruire di tale agevolazione anche nel caso in cui, (…) nel corso del periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione (…)”. In questo caso, “(…) non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio (…) a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo (…) b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo”.

Queste disposizioni valgono anche nell’ambito della nuova disciplina agevolativa sempre e soltanto per i beni materiali dell’allegato A.

6) Beni inferiori a 516 euro

I beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro “(…) sono ammissibili al credito d’imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso)”.

7) Concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi

Secondo quanto previsto dal comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Pertanto, le agevolazioni nel complesso (compreso il credito d’imposta) non devono superare il costo sostenuto. Si deve calcolare “(…) il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il <> ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta”. Si deve tener conto anche “(…) del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP (…)”. Se la somma degli incentivi e del credito è superiore al costo agevolato allora “(…) il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti”.

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