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L’art. 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 luglio 2021, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, modifica il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 aprile 2015. Tali modifiche permettono di estendere l’applicazione della norma (che si riferiva al regime MOSS) ai soggetti che aderiscono al regime speciale OSS e IOSS.

Nello specifico sono apportate al decreto le seguenti modifiche:

“a) nel titolo, le parole “Mini One Stop Shop-MOSS” sono sostituite dalle seguenti: “One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop – IOSS”;

b) all’articolo 1, comma 1, all’alinea, le parole “74-quinquies e 74-sexies” sono sostituite dalle seguenti: “74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1” e, alle lettere a) e b), le parole “il portale MOSS" sono sostituite dalle seguenti: “i portali OSS e IOSS”;

c) all’articolo 2, comma 3, le parole “L'IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell'art.74-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “L'IVA relativa a operazioni effettuate in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi degli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74- sexies.1”

Ne consegue che:

- il versamento dell’Iva per i soggetti che aderiscono a questi regimi sarà effettuato senza “(…) avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;

- l’addebito dell’iva verrà effettuato sul conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite il portale (…)” o “(…) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto (…), mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale”;

- “l'IVA riscossa (…) è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell'imposta gia' attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d'imposta. In caso di versamento inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo”;

- nel caso in cui i versamenti effettuati siano superiori a quelli dovuti “(…) l'eccedenza è rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. (…) Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione, ai sensi dell'art. 38-bis 3, comma 4, del decreto n. 633/1972”;

- l'IVA relativa a prestazioni effettuate in Italia, “(…) versata dai soggetti passivi identificati in Italia artt. 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1 del DPR 633/72 (...)” (questi articoli trattano i servizi resi da soggetti no UE, i servizi e le vendite a distanza da soggetti UE e le vendite a distanza di beni importati da territori terzi), “(…) ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati membri, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01”.

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