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Il punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72. 

Il numero 30) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni "degli apparecchi di ortopedia;

oggetti e apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità". La disposizione rinvia alla voce doganale 90.19, che tuttavia, a seguito della risoluzione 8 maggio 2015, n. 46/E, l'Agenzia delle Entrate (sentita l'Agenzia delle Dogane) ha classificato diversamente. Infatti, come ricorda la Risposta 223 del 1 luglio 2019 “(…) la voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato punto 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, corrisponde oggi alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente. È a tale ultima 4 voce, dunque, che si deve intendere riferito il richiamo effettuato dalla disposizione di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972”.

L’agenzia delle entrate in altre risposte fornite in merito all’applicazione di questo punto della Tariffa ha sempre richiesto la verifica del codice doganale. La conclusione è stata sempre la medesima: i prodotti rientranti nella tariffa doganale 90.21 sono soggetti all’aliquota ridotta del 4%. In alcuni concreti casi l’Agenzia ha provato a verificare l’applicabilità del punto 41-quater della Tabella come della Risoluzione 207 del 2003. Di seguito si evidenziano le caratteristiche che deve avere un prodotto per rientrate in questo punto della tabella.

Il punto 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.

Nella risposta 143 del 2019 su interpello l’Agenzia delle Entrate osserva che “(…) il n. 41-quater) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per le <>. Come chiarito con le risoluzioni n. 90/E del 15 settembre 2011 e n. 253/E del 31 luglio 2002, l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4 per cento prevista dalla predetta disposizione normativa è legittima solo per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di “ausilio”, ovvero per quei prodotti “acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti”.

La Risoluzione 90/E del 15 settembre 2011, ricordando il contenuto risoluzioni n. 253/E del 31 luglio 2002 e n. 336/E del 29 ottobre 2002 dichiara che se gli ausili “(…) possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti (…) non c’è alcuna esigenza che il destinatario della cessione esibisca una certificazione sanitaria, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza rispetto alla patologia”. Se, invece, i beni “(…) possono costituire ausili ma che per caratteristiche e qualità sono suscettibili di diversa utilizzazione, occorre un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti la utilizzazione da parte di malati affetti da menomazione funzionale permanente”. Oggetto dell’interpello del 2011 era la vendita di: “(…) strisce reattive di automonitoraggio; apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito; aghi per iniettori a penna; siringhe monouso per insulina (…)”. Questi beni venivano distribuiti gratuitamente dai farmacisti “unicamente ed esclusivamente” ai soggetti diabetici della Regione Piemonte, iscritti nel Registro Regionale Diabetici. In questo caso si riteneva corretta l’applicazione dell’Iva al 4% in quanto destinati unicamente a soggetti affetti da menomazione permanente certificata dall’iscrizione al Registro.

Invece, nel caso trattato nelle risposta 143, oggetto di cessione erano degli “(…) apparecchi analizzatori (…)” che non erano “(…) di per sé, oggettivamente utilizzabili esclusivamente per soggetti sottoposti a dialisi. Tali apparecchi, infatti, <>”. Questi prodotti, quindi, “(…) non sono acquistati direttamente dai disabili per alleviare o curare una propria menomazione di tipo funzionale permanente, ma sono degli strumenti diagnostici acquistati dalle strutture sanitarie astrattamente idonei a misurare i valori sanguigni dei pazienti nei vari comparti ospedalieri”.

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