Articoli

Il Direttore dell’Agenzia con provvedimento del 28.01.2021 ha approvato la modulistica Isa per il periodo d’imposta 2020, recependo l’annunciato intervento dell’art. 148 del DL 34/2020 che “prometteva” un intervento normativo sugli ISA per tener conto degli effetti dell’emergenza sanitaria. Sono state introdotte tre ulteriori cause di esclusione dalla compilazione degli ISA (codificate con i numeri 15,16 e 17), descritte dal DM 2 febbraio 2021.

In particolare per il “periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020” gli ISA non si applicano ai soggetti:

a) che “(…) nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, (..)” del TUIR;

b) che “(…) hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019”;

c) che “(…) esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 1 al presente decreto”.

Ai fini dell’individuazione dei criteri per l’applicazione di queste ulteriori cause di esclusione l’allegato 2 del decreto specifica che ai fini del calcolo della riduzione di almeno il 33% dei ricavi si considerano i medesimi criteri adottati dal “(…) decreto-legge n. 34 del 2020, con cui è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto (…)” rispetto alla riduzione del mese di aprile. Pare possibile, pertanto, affermare che tutti i soggetti che hanno diritto al fondo perduto di cui al DL 41/2021 (Decreto Sostegni) – che essenzialmente utilizza i medesimi criteri del DL 34/2020 – possano beneficiare dell’esclusione della compilazione degli ISA.

In merito ai codici attività riportati nell’allegato 1 sono stati presi in considerazioni – in base alla “(…) normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia COVID-19 (…)” – i decreti che hanno “(…) determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici”. Tra i soggetti, pertanto, che non sono obbligati a compilare gli ISA rientrano ad esempio chi gestisce le palestre, le piscine, la ristorazione e altre attività di commercio al dettaglio (confezioni per adulti, ecc…).

Rimane comunque l’obbligo per i soggetti che versano nei casi di cui sopra – nonostante l’esclusione dall’applicazione degli Isa – di compilare e trasmettere il modello, in allegato al modello Redditi 2021.

L’esclusione dalla compilazione dei modelli ISA non permetterà l’accesso al regime premiale e – dall’altro – non determinerà l’inserimento nelle liste selettive per gli accertamenti.

Per i soggetti non esclusi dall’applicazione dell’ISA sono stati elaborati dei correttivi che tengono in considerazione, in base al codice di attività, l’impatto dei giorni di chiusura sulla produzione, la contrazione del mercato di appartenenza, la riduzione dei ricavi rispetto all’esercizio precedente e il fattore lavoro.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI