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Il provvedimento Prot. n. 2012/87956 dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 stabilisce che “possono disapplicare la disciplina delle società in perdita sistemica (…) le società che (…) si trovano in una delle seguenti condizioni (…)” tra le quali c’è il punto “g) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, L. 225/1992.

La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo”. Stesse considerazioni valgono per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo come indicato dal provvedimento al paragrafo 2 lettera a).

Pertanto, la condizione descritta dal provvedimento si realizza quando:

- c’è la dichiarazione dello stato di emergenza;

- come conseguenza a tale dichiarazione sono stati sospesi i versamenti.

La norma a cui rinviava l’agenzia per definire lo stato di calamità è stata abrogata, confluendo (come specificato dall’art. 47 della DL 1/2018) nel decreto n. 1 del 2018, ed in particolare nell’art. 24 rubricato “Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale”.

La pandemia Covid - Sars

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, con riferimento al “decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (…)” lo stato “(…) di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Inoltre, con il DL 18/2020 è stata introdotta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali (poi proroga). Possiamo pertanto ritenere che la situazione di emergenza COVID - Sars rispetti le condizioni previste dal Provvedimento dell’Agenzia per la disapplicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistemica.

Disapplicazione società non operative

Si dovrà compilare il quadro “disapplicazione”, inserendo il codice 9 e la causa di disapplicazione avrà efficacia sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021.

Disapplicazione perdita sistemica

Secondo quanto ricordato dalla Circolare 23/E dell’11 giugno 2012 “(…) ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di esclusione riguardano solo i periodi di imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n), mentre le cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956, assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (…)”. Pertanto, la causa di disapplicazione relativa allo stato di emergenza dell’anno 2020 avrà efficacia nel periodo di osservazione 2016-2020 e produrrà i suoi effetti nel 2021. Quindi, soltanto del modello UNICO 2022, relativo all’anno 2021 si potrà compilare la causa di disapplicazione per la perdita sistemica, indicando il codice 8.

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