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Ai sensi dell’art. 3 del DL 104/2020 è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali – “(…) invia eccezionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (…)”  - per i datori di lavoro privati che non hanno usufruito dei trattamenti di cassa integrazione.

L’esonero dal “(…) versamento dei contributi previdenziali a loro carico (…)” è consentito “(…) per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 (…)”. Tale beneficio, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo era subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, approvazione ottenuta il 10 novembre 2020. A tale approvazione è seguita la comunicazione dell’INPS con le istruzioni operative.

Senza entrare nel merito della questione, che qui non è di nostro interesse, la domanda principale che ci è stata posta è se i contributi non versati rientrino nel calcolo della base imponibile IRAP. L’art. 1, comma 20, L 190/2014 ha stabilito che per i soggetti che determinano il valore della produzione Irap ai sensi del comma da 5 a 9 del DL 446/97 “(…) è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo”. Pertanto, viene prevista ai fini IRAP l’Integrale deducibilità del costo del lavoro per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Non appare, quindi, logico ammettere in detrazione un costo del lavoro che comprenda anche oneri non versati.

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