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Secondo quanto disposto dalla Circolare n. 22/E, in risposta a quesito n. 3.4) “(…) ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par. 2), purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione (si precisa, in merito, che il rinvio nella circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo)”.

Tale interpretazione è servita all’Agenzia delle Entrate per formulare la risposta all’interpello n. 350 del 15 settembre 2020, nella quale un contribuente aveva percepito delle somme “(…) non fatturate in quanto da quest'ultimo ritenute contributi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA. Queste somme, dunque, sarebbero state documentate dall'Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA. Per quanto prima evidenziato, le somme in argomento sono da includere ai fini della determinazione del requisito di cui al comma 3, nonché in relazione al calcolo Pagina 5 di 6 delle soglie dimensionali di cui al comma 5”. In questo caso, visto che le prestazioni eseguite - se pur non fatturate – sono ricavi per l’impresa, allora rilevano ai fini del calcolo del fatturato.

Se oggetto della cessione, invece, fosse stato del denaro (escluso dall’applicazione dell’Iva ex articolo 2 DPR 633/1972), l’operazione non sarebbe classificabile come ricavo per l’azienda e quindi, non si dovrebbe rilevare ai fini del calcolo del fatturato.

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