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L’art. 5 del DL 41/2021 stabilisce che per gli “(…) operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno, possono essere definite (…) le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (…)”.

I controlli automatizzati

La norma fa esplicito riferimento ai controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 e all’ 54-bis del DPR 633/72 relativi:

- al periodo d’imposta 2017, che non sono stati notificati per effetto della sospensione contenuta dal DL 34/2020, ma che sono formati al 31/12/2020;

- al periodo d’imposta 2018 che non sono stati notificati per effetto della sospensione contenuta dal DL 34/2020, ma che sono formati al 31/12/2021.

I soggetti che possono accedere

Possono accedere “(…) alla definizione (…) i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore (…)” del DL 41/2021 “(…) che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 (…)” rispetto al volume d'affari dell’anno 2019.

Tale riduzione risulta:

- confrontando le “dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto”;

- per i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale iva “(…) si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi (…)”.

Tale verifica viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

L’importo da versare per la definizione

La definizione si perfeziona “(…) con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive”. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal D.lgs. 462/1997, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione del documento, in forma unica o ratealmente (con il versamento della prima rata entro 30 giorni). “In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione (…) non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”. Il rinvio al D.lgs. 462/1997 operato al comma 5 fa ben sperare per l’applicazione anche dell’art. 15-ter che – in termini di decadenza della definizione – prevede al comma 3 alcuni casi per i quali tale decadenza non si realizza (ad esempio se il ritardo nel versamento della prima rata non supera i 7 giorni).

Modalità operative

L’agenzia delle Entrate spedisce – mediante posta elettronica - assieme al controllo automatizzato “(…) la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto (…)”. Non è stato specificato se verrà effettuata un'unica comunicazione (quindi un unico documento) o due distinte comunicazioni (una per il controllo – che potrà essere oggetto di contraddittorio – e una per la definizione DL 41/2021). La norma prevede, comunque, uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia per definire le modalità attuative.

Si ricorda, infine, che tale norma viene applicata "nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»"

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