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L’art. 36 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 prevede

che “quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio. (…)”. Secondo le disposizioni europee l’operazione si considera operazione interna al paese dove avviene il montaggio e non si tratta, pertanto, di un operazione comunitaria.

L’art. 41, comma 1 lettera c) del DL 331/1993, invece, considera questo tipo di operazione come operazione intracomunitaria, ovvero l’operazione si considera effettuata in Italia, ma è cessione non imponibile.

La differenza tra la normativa Italiana e le disposizioni comunitarie portano il soggetto italiano a doversi sempre confrontare con la normativa del Paese del cliente, nel quale potrebbe esserci l’obbligo di identificazione diretta.

 

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