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Palazzo composto da quattro appartamenti, tre di Proprietà di Caio e il quarto in proprietà della figlia di Caio e del marito. Uno degli appartamenti di Caio è detenuto dall’altra figlia con contratto di comodato.

Ci si chiede se in caso di intervento sull’intero immobile possano usufruire del superbonus la figlia (per spese sostenute dalla stessa sull’immobile in comodato) dal cognato (per spese sostenute sull’appartamento di proprietà) e Caio (sulle spese relative alle parti comuni, visto che usufruirà del superbonus già per altri due immobili). Deve essere nominato un amministratore condominiale?

Nessun problema per la possibilità per le due figlie che sostengono i lavori di detrarsi le relative spese. Lo stesso vale per la nomina di un amministratore condominiale che non è necessaria. Infatti, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.1 della Circolare 24/E del 2020 “al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio”. In merito alla possibilità di Caio di detrarre le spese sulle parti comuni, nonostante abbia già usufruito della detrazione per latri due immobili di ricorda che la circolare 24/E del 2020 ha specificato: “I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.

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