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Caso di studio. Un cliente italiano dispone di alcuni stampi di proprietà. Questi stampi sono stati prodotti in Italia e servono per la realizzazione dei beni oggetto dell’attività del cliente. Gli stampi verranno inviati ad un fornitore europeo che li utilizzerà per produrre i beni, che poi saranno rivenduti al cliente italiano. Gli stampi sono di proprietà del cliente italiano.

Ci si chiede quale sia la documentazione utile da predisporre e tenere per evitare la presunzione di cessione dello stampo.

Prima di tutto si deve analizzare l’art. 53 del DPR 633/72 – intitolato “presunzioni di cessione e acquisto” – ai sensi del quale "si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne' presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà."

Inoltre, il terzo comma del medesimo articolo prevede che “la consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro”. Concetto questo ribadito anche dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse che - con la risoluzione n. 370567 del 9 novembre 1981 – parla di "qualsiasi tipo di documentazione" da conservarsi in conformità al predetto articolo 39.

Dello stesso tenore l’art.1 comma 5 del DPR 441/97 che specifica come la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta in via alternativa: (…) b) dal documento di trasporto (…) integrato con la relativa causale (…)”.

Infine, per quanto riguarda i beni trasferiti in Comunità l’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993 dispone che “(…) i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. La norma in questione parla di beni introdotti in uno Stato membro per essere “(…) temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni (…)” e quindi “(…) oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali (…), successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza (…)”.

Il caso di specie non è configurabile né come una operazione di perfezionamento né come manipolazione usuale (cfr articolo lavorazioni di beni UE, regime fiscale applicabile e adempimenti richiesti del 18 marzo 2020). In ogni caso l’Agenzia delle entrate si è espressa considerando non necessario l’uso del registro per i movimenti intracomunitari, soprattutto là dove sussista un apposito documento, numerato e conservato ai sensi del citato art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. Infine, anche la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12), ha ricordato che il registro ha una specifica finalità: “fornire un valido supporto per controllare i movimenti di beni”.

Si deve concludere, pertanto, che il cliente per effettuare il trasporto dello stampo debba:

- predisporre un accordo con la parte dalla quale emerga che lo stampo, di proprietà del cliente italiano, verrà utilizzato per la produzione di uno specifico bene. Se la produzione del bene terminasse (per i più svariati motivi, per obsolescenza dello stampo, per modifica del fornitore o semplicemente perché il bene non verrà più prodotto) lo stampo dovrà essere restituito o distrutto. Questa clausola posta a tutela del cliente rimanda a quanto previsto nel caso di stampi prodotti da fornitore UE e utilizzati dallo stesso per realizzare i beni del cliente italiano. In questo caso infatti l’acquisto si qualifica come acquisto UE sempre che sussista un accordo come sopra indicato. Il caso trattato è diverso ma un siffatto accordo è comunque fondamentale per definire la mancanza di “effetti traslativi”;

- munirsi di documento di trasporto, nel quale venga indicato la causale (non traslativa) del trasporto che, in questo caso potrebbe essere “prestito d’uso” o “deposito”, con specifico rinvio al contratto stipulato.

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