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Il Piano Impresa 4.0 – attivo per gli anni 2017-2020 – si proponeva come “(…) una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale: il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività”. Nell’ambito di tale Piano erano stati introdotto numerosi incentivi fiscali.

In tale contesto la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) introduceva all’articolo 1 (commi 198-209) un “nuovo” credito d’imposta per gli investimenti “Ricerca & Sviluppo”, che si sostituiva al credito previsto dall’articolo 3 del D.L. 145/2013. In particolare l’articolo 1, comma 198, della L. 160/2019 prevedeva che “per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206”. Mentre il comma 209 del medesimo articolo prevedeva la modifica della vecchia norma con la cessazione del precedente credito d’imposta anticipandone il termine all’anno in corso al 31 dicembre 2019. Il MISE ha definito i criteri attuativi della norma con decreto del 26 maggio 2020.

Questo Piano è stato ridefinito come Piano Nazionale Transizione 4.0 per gli anni 2020 – 2022. Le Legge di bilancio 2021 L’art. 1 comma 1064 lett. a)-h) della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha innanzitutto definito - prorogando - l’arco temporale di applicazione della norma originaria, specificando all’art. 1, comma 198 della L. 160/2019 che il credito d’imposta è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e “fino a quello in corso al 31/12/2022”. Di seguito vengono esplicitate le altre modifiche apportate

REQUISITI SOGGETTIVI (comma 199)

“Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa (…)”. Sono, invece, escluse le imprese in liquidazione volontaria, o sottoposte a procedura concorsuale anche nel caso in cui sia “(…) in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”.

Per poter usufruire del beneficio fiscale devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il “(…) rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore (…)”;

- il “(…) corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.

Le Legge di bilancio 2021

L’articolo 1, comma 199 della L 160/2019 viene modificato sostituendo al “reddito d’impresa” il “reddito dell’impresa”. L’agevolazione, pertanto, spetta a prescindere dal regime fiscale utilizzato per determinare il reddito dell’impresa. Verrebbe ad essere superato anche il problema connesso alle imprese agricole che erano escluse dall’agevolazione.

REQUISITI OGGETTIVI (commi 200-202)

a) le attività innovative ammissibili Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta:

- (comma 200) le attività come definite, rispettivamente, alle lettere

m) (ricerca fondamentale),

q) (industriale);

j) (sviluppo sperimentale)

del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea il 27 giugno 2014 (disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione). I “(…) criteri per la corretta applicazione di tali definizioni (…)” si ispirano ai “(…) principi generali e (…) criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'(…) OCSE”. Si tratta essenzialmente di attività di utilità generale volte a perseguire nuove conoscenze ossia “il complesso di attività creative intraprese in modo sistematico: * sia per accrescere l’insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società) * sia per utilizzare tali conoscenze in nuove applicazioni”.

- (comma 201 – novità rispetto alla precedente agevolazione) le attività diverse dalle precedenti, “(…) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati”. In questo caso il bene materiale, immateriale, il servizio o il processo “(…) si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi”. Non rilevano i miglioramenti di tipo estetico, quelli richiesti dal cliente o quelli per differenziare i prodotti da quelli di altri concorrenti. I “(…) criteri per la corretta applicazione di tali definizioni (…)” si ispirano ai “(…) principi generali e (…) criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'(…) OCSE”.

- (comma 202) le attività “(…) di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari”. I “(…) criteri per la corretta applicazione del presente comma (…)” tengono in considerazione le “(…) medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati”.

b) I costi agevolabili (comma dal 200-202)

- le spese del “(…) personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato (…)” direttamente impiegati nelle attività (in relazione al tempo impiegato/dedicato dagli stessi);

- le “(…) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati” se esclusivamente utilizzate in attività di ricerca e sviluppo;

- “le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' (…)” ovvero commesse di ricerca attribuite ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti (nel caso di attività di design e ideazione estetica);

- “(…) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attivita' (…)” con un limite massimo;

- “(…) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' (…) anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota” con un limite massimo.

c) Le spese per gli amministratori (Decreto Mise)

L’articolo 6, comma 6, del decreto del Mise pubblicato a maggio 2020 ha stabilito che “in caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società (…) che attesti l’effettiva partecipazione (…) e la congruità (…)”.

Le Legge di bilancio 2021

In riferimento alle attività, vengono fornite delle precisazioni circa i costi oggetto di agevolazione:

- con riferimento alle attività di cui al comma 200 dell’art. 1 della L. 160/2019, viene specificato che per le spese sostenute su contratti extra-muros (lettera c) la condizione di residenza deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. Con riferimento alle “(…) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali (…)”che “(…) sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi“(lettera d) viene precisato che questi devono essere “residenti nel territorio dello Stato o” fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al See o in Stati compresi nell’elenco. Infine, la lettera e) relativa alle “spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti” prevede che non si debba tener conto della maggiorazione prevista alla lettera a) (vedasi commesse affidate all’Università). Nella precedente formulazione la norma parlava erroneamente di maggiorazioni. Si ricorda che tali spese sono ammissibili per il calcolo del credito d’imposta nel limite massimo complessivo (pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili).

- con riferimento al comma 201 dell’art. 1 della L. 160/2019, viene specificato che per le “spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica” (lettera c) la condizione di residenza deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. Infine, per “le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti” (la lettera d) viene specificato che il limite del 20% è rapportato alle spese di personale ammissibili ovvero alle spese per contratti extra – muros (lett. c);

- con riferimento al comma 202 dell’art. 1 della L. 160/2019, viene specificato che sono ammissibili anche le spese relative ai software (riferimento lettera b). Infine, sia per i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento dell’attività da parte del commissionario (lettera c) che quelli per il servizi di consulenza (lettera d) la condizione di residenza deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri

LA MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA (comma 203)

Il credito d’imposta spettante è pari al:

- 12% per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, “(…) nel limite massimo di 3 milioni di euro”;

- 6% le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 “(…) nel limite massimo di 1,5 milioni di euro” ;

- 6% per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 “(…) nel limite massimo di 1,5 milioni di euro”;

- 10% per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 “(…) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (…) nel limite massimo di 1,5 milioni di euro”.

Gli importi sono sempre ragguagliati ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se i progetti sono separati (e anche le spese imputate agli stessi) è possibile – nei massimali previsti- ottenere il beneficio per diverse attività. Sono previste inoltre maggiorazioni del 50% del beneficio a fronte di determinate voci di costo (commesse di ricerca affidate ad università italiane e quelle del personale neoassunto a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni dedicato a tali attività).

Le Legge di bilancio 2021

L’articolo 1, comma 203 della L 160/2019 viene così modificato:

- incremento del credito d’imposta dal 12% al 20% per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 e incremento del limite massimo che passa da 3 milioni di euro a 4 milioni di euro;

- incremento del credito d’imposta dal 6% al 10% le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 e incremento del limite massimo che passa da 1,5 milioni di euro a 2 milioni di euro;

- incremento del credito d’imposta dal 6% al 10% per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 e incremento del limite massimo che passa da 1,5 milioni di euro a 2 milioni di euro;

- incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 “(…) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (…)” e incremento del limite massimo che passa da 1,5 milioni di euro a 2 milioni di euro.

LA DOCUMENTAZIONE (comma 205 206)

La documentazione necessaria per poter usufruire del credito d’imposta è la seguente;

- documentazione atta a giustificare i costi sostenuti. Il Decreto del MISE ha specificato ad esempio che (per la certificazione del revisore) la documentazione contabile “deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività”;

- (comma 205) apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante la regolarità formale dei documenti presenti in azienda ed inerenti i costi agevolabili. Se la società è obbligata per legge alla revisione legale dei conti (o è dotata di collegio sindacale) la certificazione è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale. Se, invece, non è obbligata la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale (sezione A del registro). Per quest’ultime imprese è possibile recuperare il costo sostenuto per la certificazione (nei limiti di euro 5.000) come credito d’imposta;

- (comma 206) una “(…) relazione tecnica che illustri le finalita', i contenuti e i risultati delle attivita' ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa”.

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In merito alla relazione tecnica, viene previsto l’obbligo di asseverazione. Serve un chiarimento sulla decorrenza di tale obbligo. L’agevolazione è subordinata al rilascio preventivo della certificazione del revisore che – ovviamente – è chiamato anche a verificare la presenza della relazione asseverata. Deve essere pertanto chiarito se l’asseverazione può essere apposta anche successivamente alla relazione, ma prima della consegna della documentazione al revisore per la certificazione. In quest’ultimo caso non rappresenterebbe un problema il fatto che l’asseverazione venisse richiesta anche per le attività del 2020.

UTILIZZO DEL CREDITO (COMMA 204)

Il credito non rileva ai fini della formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP.

Può essere utilizzato con modello F24 in tre quote annuali del medesimo importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla sua formazione (subordinatamente all’ottenimento della certificazione di cui al comma 205).

“Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative (…) le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”. Il mancato invio di tale comunicazione non determina la decadenza del beneficio.

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