Articoli

Novità:

Per il 2020 deve essere indicata anche la modalità di pagamento tra “Tracciabile” e “Non Tracciabile”. (sono tracciabili i bonifici bancari, postali, altri sistemi tracciabili quali carte di debito/credito/prepagate).

Tale richiesta è data dal fatto che dal 2020 le spese sono detraibili solo se pagate in modo tracciabile. Non deve essere indicata la modalità di pagamento solo per l’acquisto di medicinali/dispositivi medici (es. occhiali da vista), prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate SSN.

Dal 2021

La comunicazione diventa MENSILE, da inviare entro la fine del mese successivo.

Si dovrà inoltre indicare oltre a quanto sopra:

- Il tipo di documento fiscale tra “D;

– documento commerciale” e “F – fattura”;

- per ciascuna operazione deve essere indicata l’aliquota Iva o la natura dell’operazione se senza Iva

- se c’è opposizione del cliente all’invio dei dati, questi devono essere comunque inviati, senza codice fiscale del cliente, e barrando l’esercizio dell’opposizione

Soggetti obbligati: 

- Medici e odontoiatri,

-  farmacie,

- ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all’erogazione di servizi sanitari. O Strutture sanitarie autorizzate non accreditate;

- esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5, DL n. 223/2006, con codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (c.d. “parafarmacie”);

- iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;

- iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;

- iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;

- iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;

- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico con la comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;

- iscritti all’Albo dei veterinari;

- iscritti all’Albo dei biologi;

- Iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di dietista;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatolgia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di igienista dentale;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di logopedista iscritti all’Albo della professione sanitaria di podologo;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di educatore professionale;

- iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

O iscritti all’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI