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A partire dal 1 gennaio 2021 non esisteranno più le diverse soglie previste dai singoli Stati membri per l’e-commerce indiretto con clienti privati.

Una sola sarà la soglia ammessa per i paesi comunitari: euro 10.000,00 (vedasi articolo “il commercio elettronico” del 8 ottobre 2018). Al superamento di tale soglia valgono le regole del paese di destinazione. In altre parole, la tassazione ai fini Iva delle cessioni e-commerce, sopra euro 10.000,00 avverrà nel paese del consumatore finale. Il termine è stato rinviato dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021 con la decisione del Consiglio Ue 2020/2019 (e con i Regolamenti Ue 2020/1108 e 2020/1122 pubblicati il 29/07/2020). Si sta inoltre attendendo il recepimento italiano delle soglie indicate. Il fornitore Italiano, per adempiere agli obblighi Iva degli altri paesi UE, ha tre alternative: - identificarsi ai fini dell’IVA nel paese UE del cliente; - nominare un rappresentante fiscale nel paese del cliente; - registrarsi nel sistema

MOSS.

Il sistema MOSS Il portale Moss è integrato nelle piattaforme dei Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: Entratel e Fisconline.

In particolare, una volta entrati all’interno del portale tra i servizi appare “Regime IVA mini One Stop Shop” attraverso il quale è possibile procedere:

- alla registrazione per aderire al regime (o per modificare i dati o per poi “uscire dal regime”);

- alla compilazione e invio le dichiarazioni trimestrali all’Agenzia delle Entrate;

- al pagamento dell’Iva, risultante dalle dichiarazioni (se dovuto);

- alla consultazione di eventuali messaggi lasciati dall’Agenzia.

Se si esercita l’opzione MOSS questa vale per tutte le operazioni e-commerce con clienti privati UE, quindi, non può essere esercitata solo per alcuni stati comunitari. Ovviamente vale per tutti i paesi UE per i quali sia avvenuto il superamento della soglia indicata in premessa.

Di seguito vengono riportate alcune informazioni che sono state tratte direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Che cos’è il MOSS

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate il MOSS oltre ad essere un portale “(…) è anche un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C”. L'agenzia parla per ora solo di servizi elettronici perché il MOSS dal 1 gennaio 2019 si applica all'e-commerce diretto, quindi, il portale non è ancora aggiornato con le novità del 2021.

La registrazione

Una volta registrati, l'applicazione del regime MOSS decorre, di regola, dal 1° giorno del trimestre civile successivo a quello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Se è già stata posta in essere un operazione, ma non si è ancora registrati al portale MOSS, sarà possibile registrarsi indicando una data di inizio dell’opzione antecedente a quella di registrazione. Tuttavia, la registrazione deve essere effettuata entro il 10° del compimento dell’operazione (in altre parole non si può retrodatare l’opzione di oltre 10 giorni).

Presentazione della dichiarazione IVA

Optando per il MOSS, “il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo”.

Queste dichiarazioni e la relativa Iva versata vengono trasmesse agli stati membri di riferimento. Le operazioni oggetto della dichiarazione sono esclusivamente le operazioni E-commerce fatte nei confronti di privati UE, e non anche dei privati nazionali.

Le dichiarazioni devono essere presentate dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al 20° giorno dello stesso mese. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono:

- primo trimestre (che termina il 31 marzo) 20 aprile;

- secondo trimestre (che termina il 30 giugno) 20 luglio;

- secondo trimestre (che termina il 30 settembre) 20 ottobre;

- quarto trimestre (che termina il 31 dicembre) 20 gennaio.

La compilazione della dichiarazione

Le operazioni devono essere indicate con aliquota differenziata a seconda del paese di appartenenza del consumatore finale. All’interno del portale MOSS il sistema mette a disposizione le aliquote dei diversi stati UE.

Le aliquote vanno sempre controllare perché in caso di modifica questa potrebbe non essere recepita tempestivamente dal portale. Il link di verifica è: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html.

La dichiarazione va sempre spedita anche se a zero.

Il versamento dell’imposta dovuta

Il versamento dell’Iva che risulta dalla dichiarazione deve essere effettuato nello stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione (vedasi i termini del precedente paragrafo).

L’addebito viene richiesto direttamente tramite il Portale Moss su un “su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore” . Nella causale di pagamento “(…) va sempre indicato il “numero di riferimento unico” della Dichiarazione; ciò avviene automaticamente se il pagamento è eseguito mediante addebito su conto corrente bancario o postale (...)”.

“L’autorizzazione all’addebito sul conto corrente dell’importo dichiarato deve essere effettuata per ogni versamento, non essendo prevista, allo stato, alcuna autorizzazione all’addebito con validità per più versamenti”.

Non è possibile pagare con modello F24 ed effettuare compensazioni.

Solleciti

In caso di mancato inoltro della dichiarazione o mancato/insufficiente pagamento il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), il soggetto passivo riceverà un sollecito.

Riassumendo

1) sotto euro 10.000,00: applicazione del regime di vendite a distanza, operazione rilevante nel territorio italiano (soggetta ad iva italiana) senza l’obbligo di emissione dello scontrino o della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente);

2) al superamento di euro 10.000,00: operazione non rilevante sul territorio italiano, mediante il portale MOSS si comunica e si pagano le imposte nei paesi membri.

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