Estrazione di beni dal deposito Iva: emissione di autofattura. Si deve usare la fatturazione elettronica?
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

La nota n. 73328/RU del 12/07/2019 dell’Agenzia delle dogane (intitolata “Fatturazione elettronica – Chiarimenti in merito alle autofatture – Estrazione dei beni dai depositi IVA”), ricalcando la risposta all’interpello n. 142 del 14/05/2019 dell’Agenzia delle entrate ribadisce che in caso di estrazione di beni dai depositi Iva le autofatture non devono essere sempre predisposte in formato elettronico.
Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che “(…) i beni introdotti in libera pratica in un deposito IVA non sono soggetti ad imposta, mentre l’estrazione, anche qualora venisse effettuata dallo stesso soggetto che li ha introdotti, ne comporta l’assolvimento mediante annotazione nel registro di cui all’art.25 del DPR n.633/72, di una fattura emessa ai sensi dell’art. 17, comma 2, del medesimo decreto (c.d. “autofattura)” Nel caso di estrazione dei beni dal deposito, l’autofattura rappresenta un documento integrativo che il soggetto passivo stabilito in Italia deve emettere “(…) al fine di assolvere al debito d’imposta, quando l’operazione rilevante ai fini IVA è effettuata da un soggetto non residente”. Secondo quanto chiarito dalla nota dell’Agenzia delle dogane n. 113881 del 5 ottobre 2011 il documento, integrato con i dati della sua registrazione, deve essere consegnato in dogana al fine di ottenere lo svincolo della garanzia prestata.
Nelle FAQ n.36 del 27 novembre 2018 pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate viene evidenziato che “tale documento e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio”. L’autofattura pertanto non deve essere obbligatoriamente inviata allo SDI.
“Tuttavia, in talune ipotesi, non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito ed il bene estratto, in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili e, pertanto, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. In questa circostanza, l’autofattura deve seguire le regole generali e dovrà pertanto essere elettronica tramite il Sistema di Interscambio”.