Irregolare compilazione della dichiarazione d’intento: l’IVA e l’esportatore abituale non può essere sanzionato per l’errore formale. non va restituita
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. c), del DL 746/83 “(…) l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta (…)” deve risultare “(…) da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione”.
Quindi, l’esportatore abituale per poter applicare l’art. 8, comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 deve presentare la dichiarazione d’intento. Cosa succede se la dichiarazione d’intento viene compilata in modo irregolare?
La Corte di Cassazione, con sentenza 24706 depositata il 5 novembre 2020 chiarisce che in caso di irregolarità meramente formale non si esclude la validità del regime applicato. In altre parole, se sussistono i presupposti soggettivi (quindi l’acquirente può dirsi esportatore abituale) l’applicazione dell’art. 8, comma 1 lettera c) del DPR 633/72 trova comunque applicazione nonostante la dichiarazione d’intento non sia corretta. I Giudici, inoltre, sottolineano come l’errore di forma non sia oggetto di sanzione.
Infatti, la norma che tratta delle violazione relative all’esportazione (l’art. 7 del DLgs 471/97) stabilisce:
-al comma 3 “(…) chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”;
- al comma 4 “è punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito”.
La normativa sanzionatoria, pertanto, considera solo le violazioni di tipo sostanziale. Quindi, in caso di irregolarità formali non solo non potrà essere richiesto il versamento dell’IVA, ma non si potranno nemmeno applicare le sanzioni.