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Con Ordinanza 24746 pubblicata il 5 novembre 2020 la Corte di Cassazione ribadisce un principio importante: i finanziamenti soci devono essere contabilizzati in bilancio e devono essere “documentati” con appositi verbali.

Il caso

Il contenzioso trae origine da un avviso di accertamento relativo al 2006 notificato ad una società di capitali in cui, tra l’altro “erano contestati omessi ricavi per oltre cinquantasettemila euro, desumendoli dal conto debiti verso soci, dissimulando un finanziamento della compagine sociale (…)”. Non era stato redatto alcun verbale di assemblea per l’erogazione dei finanziamenti. La Commissione Regionale aveva ritenuto che la mancata redazione di un verbale fosse una irregolarità formale.

Nel ricorso per cassazione promosso dall’Avvocatura generale dello Stato, nel primo motivo di ricorso veniva eccepita la violazione dell’art. 2467 c.c. Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo citato “(…) s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. L’Avvocatura sottolineava che le condizioni previsti dall’articolo 2467 c.c. non erano state rispettate in quanto il finanziamento era stato concesso per “(…) mantenere operativa un’attività in perdita, la cui conduzione antieconomica è indice di ricavi occulti, fatti rientrare in società attraverso il finanziamento soci (…)”.

La pronuncia della Cassazione

In merito al mancato rispetto dell’art. 2467 c.c. la Corte sottolinea che spetta al giudice d’Ufficio valutare se “(…) in tale ipotesi sia ammissibile il finanziamento soci, con apprezzamento sulla loro esistenza (cfr. Cass. I. n. 12994/2019)”.

Con riferimento poi alle società a responsabilità limitata la Corte sottolinea che “ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario (…)”.

Il documento o “elemento contabile” fondamentale al fine della qualificazione dell’apporto di denaro dei soci quale finanziamento è il verbale assemblea.

Non rileva invece la modalità di conferimento prescelta.

La Corte ribadisce quanto già stabilito in una precedente sentenza la n. 6104 depositata il 01/03/2019. In tale pronuncia, infatti, si legge: “il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società. Invero la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società. La circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso l’Erario, mentre del tutto irrilevante per i suddetti terzi è la modalità di conferimento prescelta all’interno della società”.

Tuttavia in tale sentenza la Corte ammette la possibilità di sanare “(…) l’inesistenza del verbale assembleare, (…) ex post attraverso la redazione di un verbale assembleare che tenga luogo di quello omesso entro l’esercizio successivo (art. 2379-bis c.c. applicabile giusta il rinvio dell’art. 2479-ter c.c.), e che in ogni caso l’invalidità, comunque declinata della deliberazione assembleare autorizzativa del finanziamento, è sanata dall’avvenuta approvazione – da parte dei medesimi soci – del bilancio che di tale finanziamento tenga conto”.

Nella sentenza oggetto di analisi, invece, non è prevista questa possibilità.

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