Caso di studio. Società a responsabilità limitata pluripersonale che rispetta i requisiti previsti per essere identificata come società artigiana. Ha l’obbligo di iscriversi all’Albo imprese artigiane istituito presso la C.C.I.A.A.?
- Scritto da Dott. Andrea Ferronato

L’art. 3 della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (Legge quadro per l’artigianato), nel definire l’impresa artigiana
, stabilisce che “è artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.
Pertanto le società a responsabilità limitata, a determinate condizioni, possono essere artigiane.
L’articolo 5 della medesima legge istituisce l’Albo delle imprese artigiane al quale “(…) sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 (…)”.
Il successivo comma, così come modificato dalla Legge 57/2001 stabilisce che "l'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'".
Quindi, nel caso di società a responsabilità limitata pluripersonale l’iscrizione all’Albo degli artigiani è una facoltà e non un obbligo.