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Con la Risoluzione n. 69/E del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate interpreta in modo innovativo l’applicazione del regime monofase nella telefonia.

IL CASO

La società istante aveva sottoscritto un contratto con una società di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime IVA speciale monofase ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972. La società assumere la veste di utilizzatore finale in quanto le carte SIM ricaricabili sono state acquistate al fine di concederle in uso ai propri dipendenti e non per una successiva rivendita. La società ritiene che sia possibile detrarre l’IVA relativa ai servizi di telefonia mobile ricaricabili assoggettati al citato regime monofase, alla luce di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro delle Finanze del 24 ottobre 2000, n. 366.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il principio monofase di cui all’articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972 comporta che “(…) l’IVA sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase inziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione”. Pertanto, l’Iva è assolta dal primo cedente e tutte le cessioni successive alla prima sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

L’articolo in questione prevede anche una specifica deroga all’applicazione delle “(…) disposizioni dei titoli primo e secondo del d.P.R. n. 633/1972 (…)”, con la conseguenza che non trova applicazione “(…) l’ordinario sistema di funzionamento dell’IVA, basato sul meccanismo di rivalsa e detrazione (…)”.

La previsione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366, richiamata dall’istante, detta le modalità di fatturazione “(…) e con riferimento alle vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, stabilisce che (…) l’imposta non deve essere comunque indicata nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione”.

La possibilità di esporre separatamente l’imposta in fattura è previsto soltanto nell’ipotesi “(…) in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione sono venduti dal primo cedente - vale a dire dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza - direttamente nei confronti dell’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta, senza che siano, pertanto, attivati i vari passaggi della catena di distribuzione (…)”. Le modalità di fatturazione richiamate dal decreto presuppongono che, “(…) pur restando l’operazione compresa nell’ambito applicativo dell’articolo 74, operi il meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta, posto che il diritto alla detrazione dell’IVA non può, in linea di principio, essere limitato se non in casi particolari”. Questo anche in ragione del fatto che “(…) giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è unanime nel ritenere che il diritto alla detrazione garantisce il principio di neutralità dell’IVA (…)”.

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