Articoli

L’art. 81 del DL 104/2020 introduce il “Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche”.

Requisiti soggettivi

Possono accedere a tale bonus le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Requisiti oggettivi

Il credito d’imposta è specifico per investimenti “(,,,) in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività' sportiva giovanile”.

Il comma 1 dell’articolo 81 specifica che “sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.

L’investimento è rivolto a “(…) leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche” con ricavi, di cui all'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) TUIR, nel periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia e compresi tra 200.000,00 euro e 15 milioni di euro.

Inoltre, le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni devono esse effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

La misura del credito

Il credito d'imposta è pari al 50 per cento degli investimenti effettuati “(…) nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa (…)” (pari a 90 milioni di euro).

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Le modalità di utilizzo del credito e la domanda

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo mediante presentazione di istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, ll'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6”.

L’agevolazione, pertanto, è comunque riconosciuta secondo le condizioni e i limiti del regime de minimis.

Trattamento fiscale

L’art. 81, comma 5, specifica inoltre che: “il corrispettivo sostenuto per le spese (…) costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte”. Servono chiarimenti sul punto, perché dal tenore della norma sembrerebbe sussistere un presunzione assoluta: gli investimenti, di cui al comma 1 dell’art. 81 DL 104/2020, sono spese di pubblicità a cui si applica l’art. 108, comma 2 del TUIR.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI