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Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stata introdotto una sezione (infogen accesso documentale) dedicata "(...)  ai soggetti interessati ad accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante” (rif. artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184).

Con Provvedimento del 4 agosto 2020 l’Agenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.

L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

Le tre tipologie di accesso

1) L’istanza di accesso documentale

Va rivolta all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la visione. L’istanza può essere presentata in via informale (con richiesta, anche verbale, all’ufficio competente) o in via formale (con istanza scritta - utilizzando preferibilmente il modello pubblicato – da inviarsi in via telematica, mediante raccomandata o consegna a mano). La via informale non si può utilizzare se risultino altri controinteressati e se vi siano dubbi sull’ammissibilità della richiesta “L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura”

2) l’accesso civico semplice

Consente di richiedere i documenti, i dati o le informazioni, che l’Agenzia delle Entrate abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo (art. 5 comma 1 del DLgs. 33/2013);

3) l’accesso civico generalizzato.

Se l’obiettivo dell’accesso è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è necessario presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013, art. 5 , comma 2). L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail all’indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. E’ preferibile utilizzare l’apposito modello editabile. In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, il richiedente può eventualmente presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate

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