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Nel precedente articolo “Sismabonus per acquisto di edifici antisismici” era emerso il seguente dubbio: per l’applicazione del superbonus valgono i limiti soggettivi (sono escluse ad esempio le società di capitali e di persone) e oggettivi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020?

Ebbene - alla luce dei recenti interventi in materia - si ritiene che in caso di acquisto di unità immobiliari, derivanti dalla demolizione e ricostruzione di interi edifici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (OPCM 28 aprile 2006 n. 3519) allo scopo di ridurne il rischio sismico (intervento effettuato da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare) spetta agli acquirenti:

- la detrazione del 110% (su acquisti ovviamente effettuati dopo il 01/07/2020) se è rispettato il requisito soggettivo indicato dall’art. 119 DL 34/2020. Quindi, se l’acquirente è persona fisica, IACP comunque denominati nonché enti con le stesse finalità sociali, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore (ONLUS, OdV e APS) e associazioni e società sportive dilettantistiche (per i soli casi in cui gli immobili siano adibiti a spogliatoi);

- la detrazione del 75% (miglioramento di una classe) o dell’85% (miglioramento di due classi) nel caso in cui gli acquirenti delle unità immobiliari siano titolari di reddito d’impresa o arte e professione. In quest’ultimo caso l’agevolazione spetta indipendentemente dalla destinazione dell’immobile a bene strumentale, merce o immobile patrimonio (Agenzia delle Entrate: Risposta ad interpello n. 213 del 2020 e Risoluzione n. 34 del 2020).

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