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L’art. 77, 1° comma del DL 104/2020 (DL agosto) ha modificato l’art. 28 comma 5 del DL 34/2020 (sul tema si veda l’articolo “Il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi”), prevedendo che il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati sia esteso:

- anche al canone pagato per il mese di giugno, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione (sempre che abbiano ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e abbiano “subito un calo del fatturato o dei corrispettivi relativi al mese di riferimento almeno pari al 50% dello stesso mese dell’anno precedente”;

- anche al canone pagato per il mese di luglio, per le strutture turistico ricettive con attività stagionale (per questi indipendentemente dal volume d’affari 2019).

Inoltre, è stato modificato anche il comma 3 dell’art. 28 DL 34/2020, con la conseguenza che il credito di imposta spetta - indipendentemente dal volume di ricavi - anche alle strutture termali.

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