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Assonime, nel caso 5/2020 del 23 aprile 2020, affronta il problema del contenuto del bilancio 2019 rispetto alla pandemia COVID – 19, per rispondere a queste domande: tale evento ha un impatto sui dati contabilizzati nel 2019? Quali informazioni devono essere fornite in nota integrativa?

In questo senso è fondamentale capire come si colloca nel tempo l’evento in questione e quale siano i principi contabili da applicare.

Prima di tutto l’Associazione fa chiarezza sulla tempistica: gli eventi “riconducibili alla pandemia da COVID-19 sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019”. Questo perché al 31 dicembre 2019 le notizie provenienti dalle autorità cinesi riportavano soltanto dei casi di polmonite e in Italia i primi casi di infezione sono stati confermati solo a gennaio e i primi provvedimenti sono di febbraio 2020.

La pandemia COVID – 19 è evento successivi alla chiusura dell’esercizio e pertanto, risulta disciplinato:

- per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, dall’art. 2427, comma 1 n. 22 – quater del C.C. e dal documento OIC 29;

- per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, dallo IAS 10.

La regola che vale per entrambi i principi è che se l’evento era conosciuto prima della data di chiusura dell’esercizio, allora, lo stesso ha un impatto quantitativo sul bilancio (rettifica dei conti), invece, se l’evento è sorto dopo la chiusura esercizio deve essere fornita un’informativa adeguata in Nota integrativa (ovviamente se l’impatto è rilevante).

Riprendendo i principi di cui sopra si ricorda che: - lo IAS 10 (paragrafo 21), stabilisce: “(…) per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica, l'entità deve indicare (…) la natura del fatto e (…) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata”:

- l’OIC 29, richiama l’“Articolo 2427, comma 1, numero 22 quater): “La nota integrativa deve indicare (…) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Che tipo di informazione deve essere data? Assonime afferma che: “tali informazioni potranno essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Gli elementi di incertezza condizionano anche la valutazione degli amministratori in merito agli effetti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del contagio COVID-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche. In considerazione di queste difficoltà, il decreto-legge n. 23/2020 ha introdotto una regola speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai bilanci d'esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio 2020”.

Considerato che le informazioni fornite nel bilancio derivano dai fatti noti alla data di redazione del progetto da parte dell’organo amministrativo e devono essere affidabili, si deve guardare a quelle che sono le informazioni che l'organo ha a disposizione rispetto all'evento. In realtà la Pandemia COVID -19 è caratterizzata da un insieme di variabili (tempo, misure da adottare, tempi di riapertura, contagio) difficilmente inquadrabile.

Quindi, Assonime per i soggetti IAS adopter ritiene sia possibile fornire un informativa di natura qualitativa (quali possono essere gli effetti economici), mentre sia difficile valutare l’aspetto quantitativo (a meno che la società non abbia a disposizione dei sistemi di analisi tali da considerare i risultati di stima affidabili).

Simile il ragionamento per i soggetti OIC: ci si può limitare ad una descrizione di natura qualitativa degli effetti della crisi. Inserire stime di carattere quantitativo ha un senso solo rispetto alla data di redazione del bilancio e alla capacità di predisporre stime affidabili.

Assonime, inoltre, affronta anche il tema della valutazione delle immobilizzazioni, concludendo che non essendo la pandemia un evento rettificativo, non può avere un effetto sulla valutazione delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2019 e nemmeno sul “valore recuperabile dei beni” determinato in base al valore d’uso, cioè il valore attuale dei flussi di cassa futuri (IAS 36 e dall’OIC 9).

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