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Con il D.L. 17/03/20 n. 18 c.d “Cura Italia” prima e successivamente e in maniera più incisiva con il D.L. 8/04/2020 n. 23 del c.d. “Decreto liquidità” sono stati posti in essere interventi finalizzati a favorire l’accesso al credito, delle imprese, lavoratori autonomi e professionisti per sopperire alla inevitabile crisi di liquidità determinata dal c.d. lockdown. La linea di intervento per favorire l’accesso al credito consiste nel rilascio di garanzie statali sui finanziamenti concessi dal sistema creditizio attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI o di Sace S.p.a.

--Fondo di Garanzia per PMI

L’Art. 13 del D.L. “Liquidità” prevede che possono beneficiare dell’accesso al Fondo di Garanzia PMI:

- PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni con fatturato fino a 50 milioni di Euro o 43 milioni di attivo;

- con numero di dipendenti inferiore a 500;

- anche se hanno posizioni bancarie classificate “ inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché queste non risalgano a prima del 31/01/2020.Sono esclusi i soggetti con posizioni bancarie classificate in “sofferenza”.

Finanziamenti e garanzie previste:

1) Finanziamento fino a massimo 25.000 euro, o comunque non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi come risultante dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata prima della domanda.

Necessario autocertificare di essere stati danneggiati dall’emergenza Covid-19.

Durata finanziamento massimo 72 mesi con periodo di preammortamento di 24 mesi.

Non è prevista la valutazione del merito del credito.

Garanzia pari al 100% del finanziato e gratuita.

Tasso si stima tra 1,2 e 2%.

Deve essere nuovo finanziamento, cioè a finanziamento concesso, l’ammontare delle esposizioni del finanziatore nei confronti del finanziato deve risultare superiore alle esposizioni esistenti alla data di entrata in vigore del D.L..

2) Per soggetti con ricavi non superiori a 3.200.000 euro - Finanziamento fino a massimo 800.000 euro, o comunque non superiore al 25% dei ricavi. Necessario autocertificare di essere stati danneggiati dall’emergenza Covid-19. Durata finanziamento massimo 72 mesi. Garanzia pari al 90% del Fondo PMI del fatturato estendibile al 100% con intervento di Confidi. Garanzia del Fondo PMI gratuita. Tasso determinato contrattualmente con soggetto finanziatore.

3) Finanziamenti fino a massimo 5 milioni di euro o comunque non superiore a 25% del fatturato totale del finanziato nel 2019, o doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019 o per costi di capitale d’esercizio o costi di investimento da sostenersi nei successivi 18 mesi per le PMI o nei successivi 12 mesi per imprese con meno di 500 dipendenti. Durata finanziamento massimo 72 mesi. Garanzia diretta del Fondo PMI pari al 90% e gratuita. Tasso determinato contrattualmente con soggetto finanziatore.

4) Finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del finanziato. Importo finanziamento sempre nei limiti del 25% del fatturato 2019 o doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019 o per costi di capitale d’esercizio o costi di investimento da sostenersi nei successivi 18 mesi per le PMI o nei successivi 12 mesi per imprese con meno di 500 dipendenti. Il nuovo finanziamento deve comunque prevedere una erogazione di credito aggiuntivo pari almeno al 10% dell’importo del debito oggetto di rinegoziazione.

Garanzia diretta del Fondo PMI pari all’80% con possibilità di estensione al 90% con intervento di Confidi. Tasso determinato contrattualmente con soggetto finanziatore.

Garanzie tramite Sace S.p.a.

L’Art. 1 del D.L. “Liquidità” prevede che possono beneficiare dell’accesso alla garanzia della Sace S.p.a. le imprese non PMI e le PMI, inclusi Lavoratori Autonomi ed i Liberi professionisti che, però, abbiano pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

I finanziamenti garantiti devono avere una durata non superiore a 6 anni con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Le imprese beneficiarie NON devono rientrare tra le categorie di imprese in difficoltà e non devono risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

Importo del finanziamento non superiore a 25% del fatturato totale nel 2019, o doppio della spesa salariale annua sostenuta sempre nel 2019.

Garanzia del:

- 90% del finanziato per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 mld di euro;

- 80% del finanziato per imprese con fatturato tra 1,5 mld e 5 mld di euro o con più di 5000 dipendenti;

- 70% del finanziato per imprese con fatturato superiore a 5 mld di euro.

Costo garanzia:

Per PMI

- 0,25% primo anno;

- 0,5 % secondo e terzo anno;

- 1% quarto, quinto e sesto anno.

Per non PMI

- 0,5% primo anno;

- 1 % secondo e terzo anno;

- 2% quarto, quinto e sesto anno.

Devono essere nuovi finanziamenti e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia.

L’impresa beneficiaria assume l’impegno a non distribuire dividendi nel corso del 2020 e gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

L’acceso alla garanzia sia nel caso del Fondo Garanzia PMI che di Sace S.p.a. avviene su richiesta presentata dal soggetto finanziatore (Banca). A parte i finanziamenti fino a 25.000 euro, che in assenza di valutazione del merito del credito, si ritiene siano più facilmente erogabili, tutti gli altri finanziamenti sono comunque soggetti al normale iter previsto dall’istituto di credito a cui ci si rivolge. Resta, quindi, sempre la libera discrezionalità dell’istituto di credito se concedere in finanziamento e a quali condizioni, pur nei limiti stabiliti dal Decreto.

Ulteriori misure di sostegno finanziario art. 56 D.L. “Cura Italia”

L’art. 56 del D.L. “Cura Italia” prevede a favore delle Microimprese e PMI con sede in Italia per le esposizioni debitore già in essere verso il sistema creditizio possono avvalersi delle seguenti misure:

- Per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che non utilizzata, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;

- Per prestiti non rateali in scadenza prima del 30/09/2020 le scadenze sono prorogate alle medesime condizioni al 30 settembre 2020;

- Le rate di mutui o altri finanziamenti (leasing) in scadenza prima del 30/09/2020 sono sospese fino a tale data e il piano di ammortamento è dilazionato senza nuovi o maggiori oneri. Sospensione applicabile anche ai finanziamenti e/o leasing rilasciati con agevolazione Sabatini.

Queste agevolazioni sono applicate alle sole esposizioni debitorie non classificate come deteriorate alla data di pubblicazione del Decreto.

Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa”

L’art. 54 del D.L. “Cura Italia” estende la possibilità, per 9 mesi, di sospendere il pagamento delle rate relative al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertificano che in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, o nel lasso di tempo inferiore tra la data della domanda e il 21/02/2020, una riduzione della media giornaliera del proprio fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività per effetto di disposizioni normative adottate per contrastare il Covid-19.

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e non deve essere superiore a 250 mila euro.

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