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L’art 64 del D.L.18/2020 prevede: “allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,

ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126”.

Tale articolo è stato riscritto dal D.L. 23/2020 (decreto liquidità), che ha ampliamento le spese ammesse al credito d’imposta. In particolare: “Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale”.

A chi spetta il credito d’imposta?

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Spese che danno diritto al credito d’imposta

Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono:

1) spese di sanificazione degli ambienti;

2) spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro;

3) spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici. La Circolare dell’Agenzia delle entrate 9/E del 13 aprile 2020 ha chiarito che il credito include le spese “(…) sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti”

La misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è previsto nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20 mila euro per ciascuno. Esiste un “tetto di spesa” pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Ad oggi non è ancora nota la modalità di gestione del tetto di spesa. L’articolo 30 del D.L. 23/2020, infatti, ha previsto che “con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresi' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo”.

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