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1) Il decreto 23/2020 e la nuova sospensione dei termini processuali

Con l’art. 36, comma 1, del DL 23/2020 è stato prorogato il termine di sospensione che l’art. 83 del DL 18/2020 aveva stabilito essere di 38 giorni – dal 8 marzo al 15 aprile (si veda sul tema l’articolo “contenzioso: i termini processuali, l’accertamento con adesione e il pagamento degli accertamenti esecutivi, alla luce del DL 18/2020").  Pertanto il periodo di sospensione per il contribuente opera dal 8 marzo al 11 maggio (64 giorni).

Inoltre, l’art. 29, sempre DL 23/2020, ha previsto una deroga all’art. 67 del DL 18/2020, il quale prevedeva che i termini per l’attività degli Uffici (liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso) fossero sospesi fino al 31 maggio. Il diverso “trattamento” aveva sollevato non pochi dubbi, parzialmente risolti dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/2020.

Pertanto, i termini processuali per tutte le parti del processo tributario (compresi tutti gli enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio i comuni), sono sospesi per lo stesso periodo: dal 8 marzo 2020 all’11 maggio 2020.

2) I termini per gli accertamenti in scadenza l 31/12/2020

L’art. 67, comma 4, del DL 18/2020 prorogava al 31 dicembre 2022 i termini degli accertamenti in scadenza al 31/12/2020. In particolare: “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In altre parole, per gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2015 (UNICO 2016, IRAP 2016, IVA 2016 ecc.), per gli avvisi di liquidazione e l’accertamento per l’anno 2014 (omessa presentazione modelli dichiarativi nel 2015) il termine veniva posticipato di ben due anni.

Tale intervento era sicuramente eccessivo e disequilibrato: l’Ufficio sospendeva la propria attività – per l’emergenza COVID – per circa due mesi, ma guadagnava due anni per svolgerla. Alcuni contribuenti, inoltre, potevano usufruire di soli 4 giorni (dal 16 aprile al 20 aprile) per il pagamento delle imposte. Era evidente la disparità di trattamento

Il Senato della Repubblica, il 9 aprile 2020, ha approvato un disegno di legge relativo alla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (che ora passa alla Camera). Viene ad essere introdotta la seguente modifica al comma 4 dell’articolo sopra citato: “al comma 4, dopo le parole: «l’articolo 12 » sono inserite le seguenti: « , commi 1 e 3, »”.

Pertanto, non viene eliminato il riferimento all’art. 12 del DL 15/2015, ma viene delineato con riferimento a due dei suoi commi:

- il comma 1 “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali (…), comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori (…)”;

- il comma 3 “L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.

Sembra pertanto farsi strada una sorta di parallelismo tra la sospensione dei versamenti dei tributi, la sospensione dei termini processuali e il termine di decadenza dell’attività accertativa dell’Ufficio. La questione tuttavia non è così semplice perché i casi trattati non sono eterogenei. Basti considerare che per alcuni soggetti era prevista una dilazione dei pagamenti di soli 4 giorni, perché ad esempio avevano un volume d’affari superiore al limite previsto o, con le ultime novità, non è prevista alcuna dilazione non essendo stati registrati cali di fatturato nel mese di marzo 2020.

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