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Con la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'attività processuale dell'Agenzia delle Entrate (costituzione in giudizio, risposte alla mediazione, ecc...) si applica la sospensione prevista dall'art. 83 del DL 18/2020. Pertanto, anche per l'Amministrazione i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020.

Questo risolve uno dei problema che avevamo segnalato nel precedente articolo del 22 marzo (Accertamento e contenzioso: i termini processuali, l’accertamento con adesione e il pagamento degli accertamenti esecutivi, alla luce del DL 18/2020), derivante da un disalineamento delle "scadenze".

Rimane aperta ancora la questione degli enti impositori diversi dal Fisco (primi tra tutti i dei Comuni), poiché la norma vincola solo gli uffici legali dell'Agenzia delle Entrate   

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