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Di seguito vengono messe a confronto le misure di sostegno del credito, evidenziando le caratteristiche, i soggetti e le modalità di accesso

1) MORATORIA EX LEGE (DL 18/2020) - AUTOMATICA

REQUISITO SOGGETTIVO: il soggetto deve rispettare il requisito soggettivo che identifica le PMI e deve risultare in BONIS . Il soggetto può appartenere a qualsiasi settore.

REQUISITO OGGETTIVO E DOCUMENTAZIONE: il soggetto deve autocertificare di aver subito una temporanea carenza di liquidità a seguito dell’emergenza COVID-19. Non esiste un modello standard per la richiesta. Basta fare una richiesta su carta intestata e inoltrarla via PEC, indicando il finanziamento per il quale si chiede la moratoria e – ovviamente – la presenza dei requisiti soggettivi.

FINANZIAMENTI “AGEVOLABILI”: mutui, finanziamenti, leasing, anche finanziamenti agevolati con la nuova SABATINI.

MORATORIA: le rate e i canoni sono sospesi fino al 30 settembre 2020 (si può chiedere la sospensione della sola quota capitale).

ACCESSO: non è prevista valutazione da parte della banca, la moratoria è AUTOMATICA.

2) MORATORIA “ACCORDO PER IL CREDITO 2019” (estensione di “Imprese in Ripresa 2.0” addendum per l’accordo del credito 2019 6 marzo 2019 Associazione Bancaria Italiana) – NON AUTOMATICA

REQUISITO SOGGETTIVO: il soggetto deve rispettare il requisito soggettivo che identifica le PMI1 e deve risultare in BONIS2. Il soggetto può appartenere a qualsiasi settore.

REQUISITO OGGETTIVO E DOCUMENTAZIONE: il soggetto deve aver subito danni a seguito dell’emergenza COVID-19. Sono previsti dei moduli standard, ma le singole banche possono elaborare un modello ad hoc.

FINANZIAMENTI “AGEVOLABILI”: finanziamenti a breve o lungo termine, aperture di credito in c/c ipotecario (già in ammortamento alla data di presentazione della domanda) e i leasing, stipulati alla data del 31/01/2020. Questi finanziamenti non possono godere della moratoria se nei 24 mesi precedenti la domanda sono stati già oggetto di un allungamento o di una sospensione. Ad oggi nulla è previsto per la nuova SABATINI. Per i finanziamenti con contributi pubblici la moratoria è prevista se l’ente ha deliberato tale facoltà. La SIMEST concede la moratoria per 12 mesi e – pertanto – l’allungamento del piano di ammortamento.

MORATORIA: le rate e i canoni sono sospesi per 12 mesi. Durante la moratoria il soggetto paga soltanto gli interessi. Il periodo di rimborso del capitale viene rimodulato e allungato per un periodo pari a quello di sospensione. La stessa cosa per il leasing con il posticipo dell’opzione di riscatto.

ACCESSO: le banche avviano l’iter deliberativo nel rispetto del principio della sana e prudente gestione. I soggetti che presentano l’istanza devono impegnarsi a fornire le informazioni ulteriori richieste dalla banca per verificare la situazione aziendale. Questa moratoria, pertanto, NON E’ AUTOMATICA. La banca potrà modificare il tasso, che non potrà superare il 0,60% e è strettamente correlato alle spese che la banca dovrà sostenere per l’operazione.

3) ALLUNGAMENTO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO– NON AUTOMATICA

REQUISITO SOGGETTIVO: nessun specifico requisito richiesto.

REQUISITO OGGETTIVO E DOCUMENTAZIONE: il soggetto deve aver subito danni a seguito dell’emergenza COVID-19. Sono previsti dei moduli standard, ma le singole banche possono elaborare un modello ad hoc.

FINANZIAMENTI “AGEVOLABILI”: finanziamenti a breve o lungo termine

A) Finanziamenti a medio e lungo termine.

B) Credito a Breve termine. Rientrano nella casistica gli anticipi per crediti certi ed esigibili destinati a sostenere esigenze di cassa, nel caso di insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Si considerano anche gli anticipi SBF fatture Italia ed export (no finanziamenti import) Esclusi i leasing

MORATORIA:

A) Finanziamenti a medio e lungo termine: il periodo massimo di allungamento al massimo può essere pari al 100% della durata residua;

B) Credito a Breve termine: fino a 270 giorni per il credito a breve e fino a 120 per il credito agrario da conduzione.

ACCESSO: le banche avviano l’iter deliberativo nel rispetto del principio della sana e prudente gestione.

A) Finanziamenti a medio e lungo termine: la banca può modificare il tasso, tale aumento è strettamente correlato alle spese che la banca dovrà sostenere per l’operazione.

B) Credito a Breve termine: la banca può modificare il tasso, tale aumento è strettamente correlato alle spese che la banca dovrà sostenere per l’operazione.

MISURE DI TOLLERANZA DELLE BANCHE

L’EBA ha pubblicato un chiarimento circa il trattamento dei finanziamenti “rimodulati” per effetto della SOSPENSIONE EX LEGE O ACCORDO PER IL CREDITO 2019. In particolare il soggetto che usufruirà di tali misure non sarà oggetto di alcuna RICLASSIFICAZIONE AUTOMATICA non considerandosi tali misure “MISURE DI TOLLERANZA”. Per le aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 c’è il divieto di revoca e per i prestiti non rateali (con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020) è prevista la proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula.

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