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L’art. 28 del DL 18/2020 ha istituito una “Indennità lavoratori autonomi

iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”, specificando che “(…) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”.

L’Art. 44 del DL 18/2020 ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”, con specifico riferimento ai “(…) lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (…)”. Si ricorda che “(…) con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità”.

Ebbene il Ministero dell’Economia nelle FAQ pubblicate sul sito ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle norme sopra richiamate.

Nello specifico:

- “i professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art.44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio”;

- i soci di società di persone o di capitali che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (AGO), ovvero artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni hanno diritto a ricevere l’indennità di euro 600,00 ai sensi dell’art. 28 che verrà attribuita a titolo personale e non alla società in quanto tale. Si ricorda che tali soggetti, come previsto dalla norma, non devono essere titolari di reddito pensionistico diretto e possono essere iscritti alla gestione separata INPS, ma non ad altre forme previdenziali;

- l’iscrizione all’Enasarco degli agenti di commercio li faceva escludere dal diritto a ricevere l’indennità di euro 600,00 (secondo le risposte formulate dal MEF). Le risposte nel sito del MEF - aggiornate durante questo fine settimana - ora prevedono anche per gli agenti di commercio la possibilità di ottenere l'indennità ex art. 28 DL 18/2020;

- infine, “(…) la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44”.

In merito poi alla domanda: “Come verrà impiegato il Fondo di ultima istanza e, in particolare, a quanto ammonterà la misura per ogni persona?”, il MEF ha risposto che si prevede l’assegnazione di euro 600,00 a testa e che “le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione”.

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