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1) I termini per proporre il ricorso.

Secondo il disposto dell’art. 83, comma 2 del DL 18/2020 “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. (…) Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”. Per effetto di tale norma, pertanto, i termini processali sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile.

La sospensione opera in modo simile a quella “feriale”: il periodo dal 9 marzo al 15 aprile non viene conteggiato per la determinazione del termine. Come specificato dalla norma tale sospensione vale sia per i ricorsi introduttivi che per il termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione.

Ecco alcuni esempi:

- i termini per ricorrere avverso un avviso di accertamento scadono il 24 di marzo, per effetto della sospensione la scadenza è “bloccata” dal 9 marzo e ricominci a decorrere dal 16 aprile. Il termine per il ricorso è il 5 maggio;

- un avviso di accertamento risulta notificato in data 10 marzo 2020, la data a partire dalla quale si calcoleranno i termini per proporre ricorso è il 16 aprile 2020 (ovvero è come se l’avviso di accertamento fosse stato notificato proprio il 16 aprile).

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla nostra controparte? L’art. 67 del DL 18/2020 stabilisce che sono sospesi dal 8 marzo al 31 maggio 2020 i “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

In caso di mediazione come deve essere computato il termine di 90 giorni, entro il quale il ricorrente non può costituirsi in giudizio - pena l'improcedibilità del ricorso? Qui sorge il dubbio: se i termini processuali per gli uffici sono sospesi fino al 31 maggio, quando scade il termine a cui il ricorrente deve fare riferimento per perfezionale la costituzione in giudizio?

Si ritiene in via prudenziale di riferirsi alla sospensione del termine previsto per i contribuenti. Pertanto, se il termine ordinario dei 90 giorni scade il 22 marzo, per effetto della sospensione il 0° giorno viene "posticipato" dal 22 marzo al 29 di aprile.  

2) L’accertamento con adesione.

Nel caso di procedimenti di accertamento con adesione in corso quale termine si applica?

Il 31 maggio 2020, in quanto trattasi di atto amministrativo, o il 15 aprile 2020, visto che l’istanza di accertamento con adesione sospende di 90 giorni il termine per proporre il ricorso? Questo problema, se pur con riferimento alla sospensione feriale, non è nuovo ed è stato risolto in via definitiva soltanto dal legislatore che con l’art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016, prevede il cumulo del periodo di sospensione per accertamento con adesione con quello feriale. Tale norma però non è stata richiamata dal DL 18/2020 pertanto non si può con certezza prevederne l’applicazione; Si deve in ogni caso sottolineare che l’art. 67 del DL 18/2020 parla di atti di impulso amministrativo e processuale, da porre in essere a pena di decadenza e l’accertamento con adesione non rientra tra questi.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 marzo 2020 la Circolare n. 5 che chiarisce ogni dubbio. Infatti, l’Amministrazione Finanziaria sostiene che: “si aggiunge che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso recata dal citato art. 83, fra l’altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 può essere formulata anteriormente all’impugnazione dell’atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale e dell’ulteriore termine di novanta giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell’istanza”.

3) i termini di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi.

L’art. 68 del DL 18/2020 prevede che: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122”.

Pertanto i termini di pagamento, che scadono dall’ 8 marzo al 31 maggio, relativi a:

- cartelle di pagamento;

- avviso di accertamento “(…) emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni (…)” (la norma parla principalmente di accertamenti esecutivi e la procedura che vede interessata l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione per procedere al recupero delle somme iscritte a ruolo);

- atti relativi alla riscossione di somme dovute all’Inps;

possono essere effettuati entro il 30 giugno.

Il problema in questo caso si pone per gli atti di cui all’art. 29 del DL 78/2010. Ricordiamo, infatti, che nel caso degli accertamenti esecutivi - nel termine previsto per la proposizione del ricorso - il ricorrente deve versare gli importi dovuti in pendenza di giudizio (pari ad un terzo dell’imposta accertata oltre interessi). Lo stesso termine di pagamento si applica per la definizione delle sole sanzioni (art. 16 e 17 del D.lgs. 472/97) o nel caso di acquiescenza (nel caso si decidesse di non procedere con il ricorso, art. 15 del D.lgs. 218/97). L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 marzo 2020 la Circolare n. 5, con la quale afferma che per gli accertamenti esecutivi non opera la sospensione del termine di pagamento prevista dall’art. 68. Pertanto, se il pagamento scade tra l’8 marzo e il 31 maggio lo stesso deve essere pagato entro la scadenza del ricorso e, pertanto vale il termine della sospensione del ricorsi. L’Agenzia nulla dice per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni in modalità agevolata, ma si ritiene che l’interpretazione fornita dalla circolare debba essere estesa anche a questo caso.

Ma allora alla fine cosa rimane? L’art. 68 rinvia esplicitamente all’art.29 del DL 78/2010 che considera principalmente gli accertamenti esecutivi. Ebbene, possono usufruire del termine del 30 giugno 2020 tutti gli atti in cui la pretesa risulta rideterminata, come i pagamenti derivanti dalla sentenza oppure – nel caso di decadenza di conciliazione giudiziale, mediazione o accertamento con adesione – gli atti che recuperano le somme dovute (atti impoesattivi, ovvero atti che concentrano in un solo atto la funzione impositiva e esattiva, di tipo secondario).

Il problema ovviamente c’è anche per le cartelle di pagamento, ma l’agenzia nelle FAQ revisionate il 19 marzo 2020, alla domanda: “Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?”, risponde “i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020”.

Rimane aperta anche la questione degli accertamenti emessi dagli enti locali che - da quest’anno – sono esecutivi (vedasi L. 160/2019), poiché la proroga al 30 giugno dei termini di pagamento che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio riguarda anche loro.

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