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Il giorno 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge definito “Cura Italia”. Nell’attesa del testo definitivo e dei vari provvedimenti attuativi si riporta una sintesi delle misure ritenute più significative in tema di lavoro.

 

DECRETO “CURA ITALIA” – LE MISURE PER IL LAVORO

 

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO Art.18

I datori di lavoro che sospendono o riducono lattività lavorativa per eventi riconducibili allemergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda - con decorrenza 23 febbraio 2020 e comunque entro agosto 2020 - di concessione del trattamento:

-       di cassa integrazione guadagni ordinaria

-       di assegno ordinario (FIS)

 con causale “emergenza COVID-19, per un periodo massimo di nove settimane. In tali ipotesi non risulta necessaria la procedura di informativa, consultazione sindacale e termini del procedimento ex artt. 14,15 comma 2 e 30 comma 2, del D.Lgs 48/2015 per per l’assegno ordinario ove previsto.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dellattività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali di cui allart. 11 del D.Lgs. n.148/2015.

 

Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per emergenza Covid-19 non si applica:

-       la contribuzione addizionale (art. 5, 29 comma 8 e 33 comma 2 del D.Lgs. n.148/2015)

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e tramite la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

 

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTERGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIA’ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Art.19

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore D.L. n. 6/2020 ) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.

 

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

 

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dellorario di lavoro ed è subordinata alla sospensione degli effetti di concessione del precedente provvedimento.

 

 

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI SOLIDARIETA’ IN CORSO Art.20

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore D.L. n. 6/2020 ) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di

solidarietà già in corso.

La concessione dellassegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dellorario di lavoro.

 

CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA   Art.22

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per linfanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori  dipendenti  del settore privato hanno diritto a fruire, per i  figli  di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico  congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il periodo di dodici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dellindennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti allINPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per complessivi 15 giorni.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

 

Fermo quanto già evidenziato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dellattività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per linfanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

A decorrere dallentrata del decreto legge in alternativa alla prestazione di congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per lacquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS.

 

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO.  Art.25

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza do miciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, dovuto a Covid-19, è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

In tal caso il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dellentrata in vigo re della presente disposizione, da parte delloperatore di sanità pubblica.

Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele sono posti a carico dello Stato.

 

INDENNITA’ LAVORATORI SETTORE AGRICOLO Art.29

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

Lindennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dallINPS, previa domanda.

 

LAVORO DOMESTICO-SOSPENSIONE PAGAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Art.36

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

 

SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI Art.45

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dellart. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA Art.57

Le disposizioni di sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero sino al 30 aprile 2020 già introdotte con il D.L. n. 9/2020 vengono estese ad altri soggetti quali:

     associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

     soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, noncdiscoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

     soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

     soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

     soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

     soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

     soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per linfanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

     soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

     aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

     soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

     soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

     soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

     soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

     soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

 

 

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