Articoli

Il giorno 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge definito “Cura Italia”. Nell’attesa del testo definitivo e dei vari provvedimenti attuativi si riporta una sintesi delle misure ritenute più significative

"DECRETO “CURA ITALIA” – LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

 

DISPOSITIVI MEDICI-CONTRIBUTI Art.5

 

Sono previsti contributi a fondo perduto e in conto gestione, noncfinanziamenti agevolati, a favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale; mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, a valori correnti di mercato al 31/12/2019.

Disposizioni attuative

L'avvio della misura sarà curata nei prossimi giorni dal Dipartimento della protezione civile, mentre i contributi saranno erogati da Invitalia Spa.

 

PROFESSIONISTI – CO.CO.CO – INDENNITA’ UNA TANTUM Art.26 e 93

È riconosciuta unindennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Vengono pertanto esclusi tutti i professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza (es. commercialisti, ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa, geometri ecc.).

 La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Lindennità è erogata dallInps, previa domanda.

 

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

 

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO Art.27 e 30

La norma riconosce unindennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dellAgo, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Lindennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dallInps, previa domanda.

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Divieto di cumulo

Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai soggetti di cui al punto precedente.

 

PROFESSIONISTI-CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE Art.43

È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente compentente.

 

FONDO DI GARANZIA PMI Art.48

Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:

 

     la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo;

     l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;

     sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

     le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o loperatività possono assicurare il loro apporto ai fini dellinnalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;

     per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

     fatto salve le esclusioni già previste all'art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dellaccesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per lamministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze” o inadempienze probabili;

    la commissione per il mancato perfezionamento delle

operazioni finanziarie di cui allart. 10, comma 2, del

D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di

gestione e riferita al rapporto tra il numero delle

operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;

     per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

     per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dallemergenza Covid- 19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dallepidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

     le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere laccesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa.

sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

 

MUTUI PRIMA CASA-PARTITE IVA Art.53

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

 

IMPRESE AGRICOLE -CONTRIBUTI PAC Art.75

È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).

 

MICROIMPRESE E PMI-CREDITO Art.55

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

     le linee di credito accordate sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

     la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione delloperazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;

il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione delloperazione restano a carico dellintermediario creditore

 

IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR-SOSPENSIONI-ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE  Art. 57

 

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020:

-       i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

-       gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

-       il versamento dell’Iva in scadenza nel mese di marzo;

 

 per i seguenti soggetti:

 

     imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

     associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

     soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche,

nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

     soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

     soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

     soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

     soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

     soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per linfanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

     soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

     aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n.

323, e centri per il benessere fisico;

     soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

     soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

     soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

     soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

     soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

     soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

-       in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

oppure

in 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020

 

SCADENZE DI LUNEDI’ 16 MARZO Art.58

Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza il 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio (v. sotto).

 

SOSPENSIONI GENERALIZZATE Art.59

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

 

     diversi dai versamenti;

     diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alladdizionale regionale e comunale.

 

Dichiarazione annuale Iva

Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dichiarazione precompilata

Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica lart. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del

730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Ripresa della riscossione

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

 

SOGGETTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 2 MILIONI Art.59

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

 

     relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative alladdizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

     relativi allIva (annuale e mensile);

     relativi alle addizionali Irpef;

     relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

      

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

-       in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

oppure

in 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020

 

RITENUTE D’ACCONTO – ESCLUSIONI  Art.58

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che

nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Adempimenti

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:

 

     rilasciare unapposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;

versare lammontare delle ritenute dacconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

PREMI AI LAVORATORI DIPENDENTI Art.60

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui allart. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo

di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del

reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di

lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

 

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO-CREDITO D’IMPOSTA Art.61

Per gli esercenti attività di impresa arte o professione è previsto per l’anno 2020 un credito d’imposta riconosciuto in caso di sostenimento di spese per la sanificazione degli ambienti di lavori e della relativa strumentazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spese sostenuta fin62o ad un massimo di Euro 20.000.

E’ prevista una dotazione di 50 milioni di Euro.

Seguirà decreto attuativo

 

NEGOZI E BOTTEGHE – CREDITO D’IMPOSTA Art.62

Per gli esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di affitto relativo al mese di marzo.

Godono del credito d’imposta solo gli immobili locati rientranti nella categoria catastale C/1.

 

ACCERTAMENTI SOSPENSIONI Art.58

Vengono sospesi dall8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.

 

CARTELLE ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art.65

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo

dall8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

 

     cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

     avvisi di accertamento esecutivi emessi dallAgenzia

delle Entrate(*);

     avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

     atti di accertamento esecutivo emessi dallAgenzia

delle Dogane e dei Monopoli;

     ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;

     atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dellart. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

 

Ripresa della riscossione

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al

rimborso di quanto già versato.

 

ROTTAMAZIONE-TER”  - “SALDO E STRALCIO” Art.65

Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:

 

     del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);

del termine del 31 marzo 2020, relativo al saldo e stralcio” (art. 1 , comma 190, Legge n. 145/2018).

 

SOCIETA’-APPROVAZIONE DEL BILANCIO Art.103

Proroga del termine

In deroga a quanto previsto dallart. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dellassemblea ordinaria almeno una volta lanno entro il termine di 120 giorni dalla

chiusura dellesercizio sociale) e dallart. 2478-bis, c.c. (che

fissa in 120 giorni dalla chiusura dellesercizio sociale il termine entro il quale il bilancio desercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 

Semplificazioni

Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:

 

     il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;

     che lassemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano lidentificazione dei partecipanti, la loro partecipazione

e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;

Non sarà necessario, anche se previsto, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che lespressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI