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L’art 2500 - octies del codice civile – intitolato “Trasformazione eterogenea in società di capitali” – stabilisce che “(…) le associazioni riconosciute (…) possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta (…) nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (…)”.

L’articolo in questione non prevede la trasformazione eterogenea per le associazioni non riconosciute.

Nel corso degli anni tale questione è stata oggetto di numerosi dibattiti.

Innanzitutto, parte della dottrina osservava una asimmetria nella norma. Infatti, l’articolo 2500-septies (“Trasformazione eterogenea da società di capitali”), prevede che “(…) Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni”. Quindi, le società di capitali possono trasformarsi in associazioni non riconosciute, ma non può verificarsi il contrario. Tale divieto veniva giustificato in ragione della volontà del legislatore di vietare le trasformazioni che non sono in grado di dare garanzia sulla consistenza patrimoniale, che è posta a tutela dei terzi.

Tuttavia, come ricordato dal Comitato Triveneto dei Notai “si deve (…) ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali. E’ infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici. (…) Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell’art. 1322 c.c. L’ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all’art. 2500 octies c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna)”.

Dello stesso tenore la Fondazione Nazionale dei commercialisti che nel documento del 15 gennaio 2017 afferma: “(…) se ad attuare questa specie di trasformazione sono stati ammessi enti come i consorzi <> autonomi e perfino le comunioni di azienda <>, ciò sta a significare che non occorre essere già persone giuridiche per trasformarsi in società di capitali (…)”.

Sull’ammissibilità di tale operazione è si è espressa anche la giurisprudenza di merito (a titolo esemplificativo si ricorda il Tribunale di Bologna, con Sentenza del 16-06-2017), oltre che la Fondazione Nazionale del Notariato. La stessa ha pubblicato un articolo nel quale ricorda che “(…) coloro i quali negano (…)” la “(…) possibilità (…)” di effettuare l’operazione straordinaria “(…) fanno riferimento alla circostanza che solo le associazioni riconosciute sarebbero in grado di offrire la garanzia di un'accertata consistenza patrimoniale”. Tuttavia, (…) la relazione di stima è necessaria anche nell'ipotesi di trasformazioni che coinvolgono le associazioni riconosciute in quanto la verifica in ordine alla congruità del patrimonio dell'associazione, per il riconoscimento della personalità giuridica, è dettata per finalità diverse.” Non si può nemmeno giustificare tale divieto invocando il fatto che “(…) la mancanza di pubblicità delle associazioni non riconosciute (…) impedirebbe un'adeguata tutela dei creditori sociali”. Infatti, come ricordato pocanzi vi sono altri enti (annoverati nella norma) che possono trasformarsi, nonostante anche per essi manchi la pubblicità. La trasformazione “(…) o meglio la <<trasformabilità>> (…)” è “(…) diventato un principio di ordine generale, avendo il legislatore riformante inteso affermare come non sussista un interesse pubblico da tutelare introducendo un divieto tale da impedire che qualsiasi organizzazione di patrimonio, di persone o comunque di beni possa assumere una forma giuridica diversa, liberamente ritenuta più idonea per l'"impresa" dagli aventi diritto”. Viene, pertanto, condivisa “(…) totalmente la posizione assunta dalla Commissione per la elaborazione di principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano che nella motivazione della massima n. 20 in tema di trasformazione eterogenea espressamente ritiene che «la tecnica legislativa consapevolmente seguita dal legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario. La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l'interprete di valutare se altri "enti" non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati»”.

Si deve, pertanto, ritenere che gli articoli 2500-septies e 2500-octies del Codice civile possano essere applicati alle associazioni non riconosciute, infatti, l’operazione straordinaria non rappresenta una minaccia né per gli interessi generali né per quelli particolari dei creditori. Inoltre, il regime della trasformazione si caratterizza per la continuità dell’esercizio dell’impresa, rispetto alla quale la forma giuridica di imputazione assolve un ruolo meramente strumentale.

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