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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, con una nota del 31 gennaio 2020, segnalava che l’Agenzia delle Entrate stava inoltrando degli avvisi di anomalia relativi ad “adempimento spontaneo – trasmissione telematica corrispettivi”. 

L’Agenzia informa il contribuente che “alla data del 31 dicembre 2019 non ci risultano pervenuti i dati relativi ai corrispettivi (…) nonostante Lei abbia indicato nelle dichiarazioni IVA 2019 di a) aver effettuato operazioni economiche nei confronti di consumatori finali (quadro VT); b) aver realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro (quadro VE)”. Si tratta, pertanto, di soggetti che - sulla base del controllo della dichiarazione Iva 2018 - risulterebbero non aver inviato i dati dei corrispettivi giornalieri per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2019.

I soggetti interessati sono gli operatori del commercio al minuto e attività assimilate. Evidentemente la platea dei soggetti interessati, grazie proprio al riferimento alle “attività assimilate” (ex art. 22 del DPR 633/72), è molto ampia e comprende tutti coloro che hanno un codice attività di prestazione di servizi. Noi siamo stati tra i fortunati, come società di servizi, ad aver ricevuto proprio un siffatto avviso.

La semplice “verifica” dei dati esposti nella dichiarazione ha, evidentemente, dei forti limiti. Vi sono infatti diversi soggetti che hanno scelto di certificate con fattura (e non con scontrino) le operazioni nei confronti dei consumatori finali. Si ricorda in questo senso che in occasione di Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato di nuovo (vedasi Interpello 149/2019) la possibilità di utilizzare la fattura in “sostituzione” dell’emissione del documento commerciale e degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La soluzione al problema non ha tardato a venire.

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate (notizia del 3 febbraio 2020) si può leggere: “L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura web del portale “Fatture e corrispettivi”. Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura”.

Evidentemente per tutti gli altri soggetti che erano tenuti a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri nel secondo semestre del 2019 e che, tuttavia non lo hanno fatto (ma non hanno nemmeno optato per l’emissione della fattura) si dovrà procedere con l’adempimento spontaneo.

Tale adempimento consiste nel trasmettere i dati non comunicati (si veda per le modalità il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019) e nel pagare le sanzioni dovute (dall’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015 che rinvia agli “articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”) usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

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