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La Risoluzione 99/E del 29 novembre 2019 è intitolata: “(…) obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione”.

La Risoluzione cita, innanzitutto, l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in merito all’individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità, ricordando che “(…) I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità (…) relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.”

Nello specifico l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone che “Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; (…) e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”

Fra i soggetti di cui alla lettera e) figurano quelli individuati dal decreto ministeriale 18 febbraio 1999, che all’articolo 1 dispone: “1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l'abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: a) le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; b) le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.”

Quindi, il visto viene rilasciato da chi ha predisposto la dichiarazione.

Tuttavia, “(…) l’articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, stabilisce che “<<…>> i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista>>”.

In particolare, “(…) rispetto agli effetti prodotti dal visto con specifico riferimento all’istituto della compensazione, con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 è stato chiarito che, <>. Pertanto, è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione”.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, nell’informativa 8/2020 aveva sottolineato come siffatta affermazione destasse qualche perplessità. Infatti, la Risoluzione citava l’art. 23 DM 164/1999, per poi concludere con il requisito generale di “coincidenza” tra chi appone il visto e chi tiene/predispone la dichiarazione. Il Consiglio sottolineava come il rinvio al citato articolo non potesse che essere letto a favore dell’apposizione del visto dal professionista, anche sulla dichiarazione predisposta dal contribuente, a patto che la predisposizione e la tenuta delle scritture contabili fossero “(…) effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista”.

Il 30 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate, nella giornata dedicata a Telefisco 2020, ritorna sull’argomento ribadendo quanto già espresso dalla Risoluzione, citando in particolare l’articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164 e risolvendo in via definitiva qualsiasi dubbio.

È quindi possibile apporre il visto anche sulla dichiarazione predisposta dal contribuente.

Tale impostazione è assolutamente in linea con il contenuto dei modelli dichiarativi che, in frontespizio, riportano due differenti codici a seconda che la predisposizione degli stessi sia fatta dal contribuente (codice 1) o dal professionista che dispone l’invio (codice 2).

L’agenzia delle Entrate, inoltre, ha previsto una deroga al “principio” di identità tra chi appone il visto di conformità e chi predispone/trasmette la dichiarazione. Infatti, il visto di conformità può essere rilasciato anche da un responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese su dichiarazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza dalle stesse Organizzazioni di categoria socie del CAF, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso CAF.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con l’Informativa 8/2020 “Al fine di individuare, con riferimento ai visti rilasciati antecedentemente alla pubblicazione della richiamata risoluzione n. 99/E, le condotte del professionista che devono ritenersi tenute in buona fede e dunque non punibili in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, il CNDCEC ha sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate i casi in cui il professionista che ha apposto il visto rivestiva la qualifica di rappresentante legale, collaboratore o dipendente (ma non anche di socio) della società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale che ha trasmesso la dichiarazione, nonché i casi in cui la dichiarazione vistata sia stata trasmessa da una società semplice o associazione professionale partecipata per più della metà da soggetti iscritti nell'albo degli avvocati”.

L’agenzia delle Entrate sta valutando l’opportunità di emanare un’apposita comunicazione di servizio.

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