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La legge 160/2019, art. 1, commi 184 – 197 ha ridefinito le agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali a partire dal 2020.

L'iper o maxi ammortamento è sostituito da un credito d'imposta compensabile in F24.

Requisiti soggettivi

Il credito d’imposta spetta alle imprese residenti.

in Italia, comprese stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Non spetta a imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale di cui al RD 267/42, al D. Lgs. 14/2019 e destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/2001.

L'agevolazione è subordinata al rispetto della norme in materia di sicurezza sul lavoro, al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori e ad una apposita comunicazione da fare al MISE (della quale devono ancora essere stabilite modalità e termini di invio).

Tipologia investimento

I beni rientranti nell’agevolazione sono gli stessi per i quali era previsto l'accesso all'iper o maxi ammortamento e alle medesime condizioni e quindi:

- Beni strumentali nuovi, da installare su unità produttive in Italia;

- Beni immateriali di cui tabella B della finanziaria 2017.

Sono esclusi:

- autovetture ecc. di cui art. 164 co 1 Tuir;

- beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (es. fabbricati).

E' necessario che nelle fatture di acquisto siano riportati gli estremi della legge "Art. 1 -co. 184-197 L. 160/2019". Da chiedere quindi l'inserimento di tale dicitura al fornitore.

Ammontare credito d’imposta

Il credito d'imposta ammonta a:

Beni rientranti nella c.d. Industria 4.0 (ex iper ammortamento)

- 40% del costo di acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni;

- 20% del costo di acquisto per investimenti da 2,5 a 10 milioni;

- zero per investimenti di valore superiore.  

Beni immateriali di cui tabella B finanziaria 2017:

- 15% del costo di acquisto nel limite massimo di 700mila euro di investimenti.

Beni strumentali NON Industria 4.0 (ex maxi ammortamento):

- 6% del costo nel limite massimo di 2milioni di investimenti.

In caso di acquisti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore.

Il credito d'imposta è compensabile in 5 quote annuali (3 per acquisti beni immateriali) dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.  

N.B. in caso di beni Industria 4.0 l'interconnessione deve avvenire nel periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. In caso contrario il credito d'imposta sarà del 6%.

Se il bene oggetto di agevolazione viene venduto entro i primi 2 anni si dovrà procedere al ricalcolo del credito ed eventualmente a versare la quota compensata in eccedenza.

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