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L’articolo 2727 c.c. stabilisce che “le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7931 del 28 agosto 1996 dichiarava che la presunzione è “interpretazione di un fatto certo - in quanto pacificamente riconosciuto o acclarato (…) attraverso i mezzi di prova legittimamente acquisiti, o desumibile dalle nozioni di fatto che rientrano nell’ambito della comune esperienza - per risalire a un fatto ignoto, che costituisce in sé stesso oggetto del thema probandum e che viene ritenuto provato in quanto correlato con logica consequenzialità al primo”.

Le presunzioni semplici sono rimesse all’apprezzamento del giudice (a differenza di quelle legali che sono stabilite dalla legge). In base all’art. 2729, primo comma, c.c. le presunzioni semplici devono essere necessariamente:

- gravi (la conseguenza derivante dalla presunzione deve rappresentare l’ipotesi più attendibile e logica);

- precise (dalla presunzione presa a riferimento si può giungere soltanto a determinate conclusioni e non ad altre);

- concordanti (gli elementi presuntivi utilizzati devono far raggiungere le medesime conclusioni e devono essere coerenti e non contraddittori).

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