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Dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non sono più obbligati a consegnare al loro fornitore la dichiarazione d’intento (con la ricevuta d’invio all’Agenzia delle Entrate). Questo è quanto emerge dal Decreto crescita (Dl n. 34/2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c del D.L. 746/1983.

Questo articolo, in materia di “applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 8 del DPR 633/72”, prevedeva: “la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana”. 

Rimane in ogni caso l’obbligo di trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il fornitore deve comunque riscontrare l’avvenuta trasmissione della stessa all’Agenzia (quindi, da un punto di vista pratico l’esportatore “avviserà” il fornitore di aver trasmesso la dichiarazione all’Agenzia). 

Viene meno, invece, l’obbligo di numerare progressivamente, annotare e conservare (ex art. 39 del DPR 633/72) le dichiarazioni d’intento in un apposito registro (obbligo che valeva sia per chi riceveva le dichiarazioni che per chi le emetteva). 

Infine, viene eliminato l’obbligo di esporre nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Queste sono le semplificazioni. 

Vediamo ora i nuovi adempimenti.

Il fornitore dovrà indicare in fattura (emessa ai sensi dell’art. 8 lettera c del DRP 633/72) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento. Nel caso di importazione gli estremi dovranno essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. “Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione”. 

Inoltre, “la dichiarazione può riguardare anche più operazioni”.

Infine, viene modificato il regime sanzionatorio. In origine l’articolo 7, comma 4-bis. del D.lgs. 471/1997 prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa in misura fissa al cedente che emetteva fattura prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta trasmissione all’agenzia delle entrate. La sanzione oggi è proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta e si applica al cedente che non ha “(…) prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione”

Tale sanzione appare eccessiva. 

Si sottolinea, inoltre, che il legislatore – nel definire la misura della sanzione – rinvia esplicitamente al comma 3 del medesimo D.lgs., nel quale viene punito “chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento”. Si equipara, pertanto, la condotta di chi non riscontra la trasmissione della dichiarazione con la mancanza della dichiarazione d’intento. 

Vi sono pertanto seri dubbi sul rispetto del principio di proporzionalità.

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