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Il credito d’imposta derivante dall’attività di R&S è – ovviamente – passibile di verifica. Qualora i verificatori accertassero che lo stesso deriva da un'attività non agevolabile scatterebbero le sanzioni.

Ma quali? I verificatori applicano le sanzioni per il “credito inesistente”: nella misura dal 100% al 200% del credito medesimo. Tale tipo di violazione si connota anche come fattispecie a valenza penale.

Recentemente Assonime (con circolare del 23 del 14 novembre 2019) ha affrontato questa tematica puntando l’attenzione sulle diverse fattispecie di condotte che possono essere attuate.

In particolare Assonime ritiene che non tutte le violazioni/errori commessi dal contribuente possano essere considerati “insidiosi” (quindi di natura fraudolenta). Infatti, se il contribuente ha commesso degli errori nel valutare l’attività, ma ha tutta la documentazione contabile attestante “l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa”, oltre alla “relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte”, e ha adempiuto agli obblighi documentali previsti, allora, i verificatori devono fare ulteriori accertamenti.

In questo caso, infatti, dovrà essere verificata la natura dell’errore: se esso concerne aspetti valutativi (magari in un settore molto complesso) o diversamente – se la società ha usufruito del credito per un attività che nemmeno astrattamente ha i requisiti per considerarsi R&S. Solo in questo secondo caso avrebbe senso parlare di “credito inesistente”, con l’applicazione delle relative sanzioni.

Assonime, a sostegno della propria analisi, ricorda che di recente l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Risoluzione n. 40/2019 in cui veniva trattata l’innovazione di procedimento. In particolare veniva richiesto se un “(…) progetto di ricerca e sviluppo denominato "YYY", finalizzato alla ricerca di sistemi e procedure che consentissero all'azienda di incrementare l'efficienza della gestione dei flussi di lavoro e di migliorare la formazione del personale” rientrasse nell’attività di R & S agevolabili. La risposta dell’Agenzia è complessa, questo a dimostrare che è necessaria un ulteriore verifica. In questo senso l’agenzia concludeva che “(…) In tale delineata prospettiva, va quindi evidenziato che, come più volte affermato nella prassi interpretativa di questo ufficio, nel campo di applicazione del credito d'imposta non rientrano automaticamente tutte le attività di tipo innovativo che l'impresa intraprende, ma esclusivamente quelle che, nell'ambito del più ampio processo d'innovazione, si caratterizzino per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati e che, perciò che qui interessa, devono intendersi valevoli anche in relazione al settore del software, nel cui ambito si collocano gli investimenti effettuati dalla società istante”.

Assonime auspica un intervento legislativo.

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