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La prescrizione breve per i tributi erariali: La sentenza 30362 della Cassazione.

Il caso: A seguito della notifica di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relativi agli anni 2002 e 2003, la contribuente depositava istanza di accertamento con adesione. Nessun contraddittorio veniva istaurato. Nello specifico, la contribuente non si presentava alla data fissata dall’ufficio per la definizione della controversia. Prima dello scadere dei termini utili per presentare i ricorsi (dilatati dal periodo di sospensione di 90 giorni così come previsto dalla normativa sull’accertamento con adesione), la contribuente notificava i ricorsi all’Ufficio. L’’agenzia delle Entrate sottolineava l’inammissibilità dei ricorsi, poiché presentati oltre i termini previsti dalla norma. Infatti, la condotta posta in essere della contribuente aveva dimostrato “(…) il reale intento di non volere aderire in alcun modo all’accertamento e, quindi, decadeva dal suo diritto di poter usufruire dei maggiori termini per la presentazione del ricorso (…)”.  La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della contribuente confermando la decisione dei giudici di prime cure.

La ricorrente – con un unico motivo – eccepiva in Cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. 218/1997, “evidenziando che l’omessa presentazione in sede di contraddittorio a seguito di istanza di accertamento con adesione non avrebbe comportato la decadenza del contribuente dal diritto di potere usufruire dei maggiori termini di presentazione del ricorso”. 

La Cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata.

In particolare i giudici chiariscono qual è la finalità del procedimento di accertamento con adesione. Esso serve ad evitare – se possibile – l’impugnazione dell’atto impositivo, favorendo il dialogo con l’agenzia per giungere “(…) ad una definizione concordata e preventiva della controversia” (Corte Costituzionale n. 140 del 15/04/2011). Proprio per questo motivo viene previsto la sospensione di 90 giorni del termine ordinario di impugnazione. Durante tale sospensione “(…) il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative”.

I Giudici affermano che “(…) la sospensione per novanta giorni del termine (…)” di impugnazione dell’avviso di accertamento “(…) consegue automaticamente alla presentazione dell’istanza da parte del contribuente”. Questo termine cessa soltanto in caso di “(…) formale e irrevocabile rinuncia all’istanza (…)”, non invece se è stato redatto “(…) il verbale di constatazione del mancato accordo”. Pertanto la sospensione dei 90 giorni è concessa “(…) per il semplice fatto della presentazione dell’istanza, a seguito della quale le parti possono   valutare se addivenire o meno alla definizione della controversia (…)”.

In base a tali considerazioni, pertanto, “(…) la mancata comparizione del contribuente alla data fissata dall’ufficio per la definizione in via amministrativa (…) sia essa giustificata o meno, non ha alcuna rilevanza”.

La mancata presentazione della ricorrente presso l’ufficio – alla data fissata dallo stesso per discutere dell’accertamento con adesione – non può essere equiparata alla rinuncia dell’istanza. 

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