PRESCRIZIONE TRIBUTARIA
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

La prescrizione breve per i tributi erariali: La sentenza 30362 della Cassazione
GOOGLE: La Corte di Cassazione Sez. V con sentenza 30362 del 23 /11/2018 (ud. 10-10-2018) ha introdotto il tema della prescrizione breve (pari a cinque anni) anche per i tributi erariali. Vediamo nello specifico come e cosa è stato trattato.
Il caso: una società ricorreva avverso degli avvisi di liquidazione emessi dal Comune ed aventi ad oggetto il canone per la pubblicità relativo al 2000. Tali avvisi erano stati notificati nel 2005. Veniva –tra le altre cose – eccepita l’avvenuta prescrizione del credito. Il ricorso presentato dalla società è stato accolto, mentre l’appello promosso dall’Ufficio respinto.
La corte di Cassazione ritiene infondato il motivo promosso dal Comune e relativo alla “falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), per aver la CTR ritenuto che il credito tributario si fosse prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c..
” I Giudici sostengono che “(…) i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4, sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica”. La sentenza del 2010 specificava che “(…) i tributi locali in esame sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso”.
La sentenza qui discussa, tuttavia, individua delle motivazioni che vanno oltre la natura del tributo locale, quindi, oltre la configurazione dello stesso quale erogazione periodica.
Infatti, l’applicazione del termine di prescrizione è necessario per garantire un “(…) ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore”.
Nel definire il proprio punto di vista i Giudici togati ricordano che la “(…)Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016, (…) ha ampliato l'ambito d'applicazione della prescrizione breve”. Nello specifico: “(…) il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc..)”.
l rinvio alla sentenza del 2016 è di dubbio rilievo. In tale sentenza, infatti si discuteva il principio per cui “(…) la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo (…), produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (…)” senza determinare “(…) l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale”. Il problema trattato pertanto è differente.
Infine, si deve ricordare che per i tributi statali -non essendoci “una "causa debendi" di tipo continuativo” come ricordava la sentenza del 2010 - difficilmente si potrà ricondurli alle “prestazioni periodiche”. I presupposti di applicazione delle imposte, infatti, sono valutati autonomamente ogni anno