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L’omessa dichiarazione Iva non annulla il credito Iva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11671 del 15/5/2013, ha affrontato la problematica concernente il mancato riconoscimento di un credito Iva maturato in un anno in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale. Nella citata sentenza, accogliendo le doglianze della società ricorrente, la Corte di Cassazione ha affermato che “la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili”.

A detta della Cassazione tale conclusione è la corretta interpretazione dell’art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE. Tale soluzione, prosegue la Cassazione, è l’unica per garantire il principio di neutralità dell’imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l’intero impianto normativo dell’Iva. La sentenza in commento, a supporto di quanto affermato, richiama peraltro una precedente decisione della Suprema Corte, la sentenza n. 6925 del 20/3/2013. Tale sentenza, riprendendo i concetti espressi dalla Corte di Giustizia CE cause C-95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, afferma che “ai sensi degli artt. 18, n. 1, lett. d) e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 (…) il principio della neutralità fiscale impone che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante annotazione a credito nella dichiarazione di imposta (…)”.

In questo senso, inoltre, una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’8 settembre 2016, n. 17757 ha sancito che: “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, (…), va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. (...)” (MASSIMA).

E’ evidente, pertanto, che il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva, quindi, gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte.  Pertanto ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito.

La sentenza citata da un lato ricorda la giurisprudenza europea in tema di neutralità dell’imposta  (in particolare il divieto per gli Stati membri di rendere difficoltoso, se non impossibile, l’esercizio del diritto di detrazione), dall’altro lato “la natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., il disposto dell’art. 10 dello Statuto del contribuente - secondo cui i rapporti tra contribuente e Fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede - nonché il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, comportano poi l’inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa”.

Sicché va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal Fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale.

Conforme a tale orientamento, infine la Cass. civ. Sez. V, 17-03-2017, n. 6921.

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