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I termini di accertamento e il credito “Iva” riportato: avviso di accertamento notificato oltre il termine ordinario

La Cassazione civile Sez. V, con la recente sentenza n. 3098 del 01 febbraio 2019, si è pronunciata sui termini di decadenza dell’azione accertativa. Il caso in oggetto verteva su un credito Iva “riportato in avanti”. Il credito IVA oggetto di giudizio si era formato nell'anno di imposta 2006 ed era stato chiesto a rimborso sulla base della dichiarazione annuale 2008. Nel 2013 l’amministrazione emetteva un accertamento in rettifica della dichiarazione del 2006, volto a recuperare il credito rimborsato.

La Commissione Regionale sulla questione aveva rilevato che “(…) il credito si cristallizza nella dichiarazione dell'anno in cui matura, salvo che questa venga rettificata, sicchè, ove - come accaduto nella specie - il termine per le rettifiche di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, sia scaduto, il credito, ancorchè confluito nelle dichiarazioni degli anni successivi, non può più essere oggetto di recupero”.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, denunciando la “(…) violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, commi 1 e 3” e sostenendo che “(…) in caso di domanda di rimborso del credito IVA, il termine di decadenza per la rettifica previsto (…) inizia a decorrere dalla data di presentazione di detta domanda, anche se riferita a crediti formatisi in anni di imposta precedenti (…)”.

La Cassazione ritiene infondato tale motivo.

La massima della Cassazione: “L'art. 57, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, è inequivoca nel far decorrere il termine per l'accertamento in rettifica dall'anno in cui la dichiarazione è presentata; la norma enuncia il c.d. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all'Amministrazione Finanziaria, decorsi i termini di legge, procedere ad una diversa quantificazione dell'imposta dovuta, cosi come procedere anche ad eventuali nuovi accertamenti e rettifiche, i quali possono avvenire solo entro la scadenza del suddetto termine (art. 57, comma 4 del D.P.R. 633 del 1972)”.

L’articolo 57, comma 1 del DPR 633/72 infatti stabilisce che "gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nell'art. 55, comma 2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".

 L’unica eccezione a tale regola è quella prevista nel medesimo primo comma dell'articolo: “(…) qualora sia presentata domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile (…) dalla dichiarazione annuale (…)” e sia richiesta documentazione attestante lo stesso “(…) il termine di decadenza è differito di un periodo pari a quello compreso fra il sedicesimo giorno e la data di effettiva consegna dei documenti”.

Nel caso di specie non può essere applicato il principio “(…) enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069), nella diversa ipotesi in cui sia contestata la richiesta di rimborso - secondo cui i termini decadenziali di cui all'art. 57 cit. operano limitatamente al riscontro dei crediti dell'Amministrazione e non dei suoi debiti”. Infatti, l’agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento notificato aveva fatto una “(…) ripresa di un credito fiscale, (…)” che “(…) non risulta diversa da quella che consegue ad qualunque avviso di accertamento con il quale l'Ufficio fa valere una pretesa nei confronti del contribuente”.

 

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